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Celebrity e pubblicità occulta

Dopo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato anche il Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria interviene, su impulso del Comitato di Controllo nel sanzionare l’inserzionista Peugeot Automobili Italia s.p.a. per aver violato l’art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (CACC) a causa della veicolazione su Instagram da parte del noto cantante Fedez di immagini e video in cui l’artista visita lo stand Peugeot in occasione degli “Internazionali di Tennis”.

Il video inquadrava il brand Peugeot, mentre Fedez saliva su un’auto esposta, illustrandone le funzionalità insieme ad un addetto dello stand. Il tutto nell’ambito di un evento di cui Peugeot era sponsor ufficiale.

Per questa ragione, pur essendo il video presentato come un racconto di un momento privato della celebrity, è stato ritenuto dal Giurì, in tutto e per tutto, assimilabile ad una comunicazione commerciale che, in quanto tale, anche ai sensi della Digital Chart avrebbe dovuto essere riconoscibile come tale.

Peugeot ha sostenuto che si trattasse di un’iniziativa autonoma e non concordata dell’artista che nulla aveva a che fare con il contratto di pubblicità e sponsorizzazione formalizzato da Peugeot con Fedez e la sua società Newtropia.

Tale tesi è stata però disconosciuta dal Giurì in quanto il contratto stipulato obbligava Fedez alla pubblicazione di IG Stories a supporto dell’iniziativa di Peugeot, in quanto il personale di Peugeot aveva partecipato alle riprese ed in quanto il video era stato girato in occasione della visita dello stand Peugeot agli “Internazionali di Tennis” (e nel contratto firmato dall’artista la visita costituiva uno degli obblighi assunti da Fedez, quale sponsee). Conseguentemente poteva prospettarsi, a parere del Giurì, una “responsabilità vicaria” dell’inserzionista sponsor per fatto del preposto sponsee.

In sostanza, Peugeot avrebbe dovuto intervenire bloccando la veicolazione del video sul canale Instagram di Fedez in mancanza di idonei disclaimer (“Pubblicità/Advertising”) all’inizio ed alla fine della videostoria o di una espressa comunicazione di tali contenuti direttamente da parte dell’artista.

Ne è derivata la soccombenza di Peugeot nel relativo procedimento autodisciplinare, mentre invece Newtopia s.r.l., in rappresentanza dell’artista, risultava estranea agli effetti della decisione che il Giurì ha assunto non avendo aderito al sistema autodisciplinare.

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