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Il valore probatorio degli screenshot di WhatsApp, degli SMS e delle normali e-mail nell’ordinamento giuridico ita...

Con la diffusione capillare delle app di messaggistica istantanea, screenshot di conversazioni WhatsApp, SMS e messaggi e-mail sono diventati strumenti sempre più frequenti nelle aule di tribunale. In assenza di una specifica normativa del legislatore italiano, è stata la giurisprudenza a tracciare il quadro di riferimento.

La base normativa: l’articolo 2712 del Codice Civile
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente inquadrato gli screenshot di WhatsApp (e SMS) come riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c., il quale stabilisce che tali riproduzioni costituiscono piena prova dei fatti rappresentati, salvo che la parte contro cui sono prodotte ne disconosca la conformità ai fatti stessi.

Cosa succede in caso di disconoscimento?
Il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo: una contestazione generica non è sufficiente. Se il disconoscimento è valido, il documento perde il valore di piena prova e viene degradato a semplice indizio, liberamente valutabile dal giudice. In tal caso, la parte che ha prodotto il documento può dimostrarne l’autenticità attraverso:
• Istanza di verificazione, con accertamento incidentale da parte del giudice;
• Consulenza tecnica d’ufficio (CTU), con analisi forense del documento digitale (metadati, integrità del file, analisi del dispositivo originale);
• Prove presuntive, ricavando l’autenticità da elementi noti e concordanti (provenienza dell’account, coerenza con altre comunicazioni, assenza di contestazione stragiudiziale tempestiva);
• Prova testimoniale, per circostanze che confermino l’autenticità del documento.

WhatsApp e decreto ingiuntivo
Un ulteriore profilo riguarda la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo sulla base di conversazioni WhatsApp. La giurisprudenza ha chiarito che:
• Gli screenshot WhatsApp soddisfano il requisito della prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., anche alla luce della L. n. 40/2008 che equipara i messaggi digitali ai documenti cartacei;
• Per ottenere la provvisoria esecutività del decreto, è necessario che il contenuto della conversazione consenta di identificare con sufficiente precisione la causa debendi, il quantum e la riconducibilità del messaggio al debitore.
In diversi casi, i tribunali italiani hanno riconosciuto alle ammissioni contenute nelle conversazioni WhatsApp il valore di confessioni stragiudiziali, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico della controparte.

Il precedente delle e-mail ordinarie
Ancor prima dell’affermarsi della messaggistica istantanea, la giurisprudenza aveva già riconosciuto alle e-mail ordinarie (prive di firma digitale) il valore di riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c., costitutive di piena prova in assenza di un valido disconoscimento. I principi elaborati per le e-mail sono stati poi applicati, in via analogica, ai messaggi WhatsApp.

Conclusioni
Il quadro giurisprudenziale italiano riconosce dunque piena rilevanza probatoria ai messaggi digitali, purché siano rispettate le condizioni e le procedure previste dalla legge e confermate dalla giurisprudenza di legittimità.

Leggi l’articolo completo dell’IBA qui: https://www.ibanet.org/evidentiary-value-whatsapp-SMS-screenshots-emails-Italy

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