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Accertamento negativo di contraffazione di brevetto: il mero distributore non è legittimato passivo

La mera qualità rivestita da detta convenuta di mero distributore […] non può costituire valido fondamento dell’evocazione in giudizio di tale soggetto, estraneo al contraddittorio in merito a qualsiasi profilo di contraffazione del brevetto in questione sia quale soggetto passivo in sede di accertamento negativo che quale eventuale soggetto attivo della speculare azione di contraffazione”.

Tale principio di diritto è stato affermato dal Tribunale di Milano (sentenza n. 573 del 18 gennaio 2018) nell’ambito di un’azione di accertamento negativo instaurata da una società, già destinataria di un provvedimento inibitorio cautelare, nei confronti del titolare del brevetto e del distributore del prodotto in questione. Rilevata la cessazione della materia del contendere in ragione della revoca del brevetto, il Tribunale si è comunque pronunciato in punto spese sulla base del criterio di soccombenza virtuale, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto mero distributore.

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