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Casualità dei premi: il Consiglio di Stato chiarisce la differenza tra concorsi e operazioni

  1. Introduzione

Con sentenza n. 4631 del 14/06/2021, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza emessa dal T.A.R. Milano (n. 2135 del 29/07/2014) fornendo alcuni chiarimenti sia in punto di sistema sanzionatorio applicabile alle manifestazioni a premio sia in ordine alla distinzione tra concorsi e operazioni.

  1. La meccanica della manifestazione a premi contestata

La vicenda ha ad oggetto una manifestazione a premio suddivisa in due fasi: durante la prima, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, il consumatore con ogni acquisto dei prodotti promozionati aveva diritto ad effettuare una giocata alla postazione elettronica che consisteva nell’appoggiare la mano su uno dei tre sensori della postazione di gioco e nell’attivare una sequenza intermittente di led che ne avrebbe lasciato acceso solo uno corrispondente al premio vinto fra i tre offerti (borsa shopper, libretto con dvd video ricette o pirofila) di pari valore economico (Euro 4), che veniva immediatamente ritirato; durante la seconda fase, il consumatore – che aveva ricevuto un codice indicato su una cartolina durante la prima fase di gioco – si registrava sul sito e, fra tutti i consumatori registrati, un sistema informatico assegnava in modo automatico e casuale la vincita del premio in palio (lettore dvd portatile del valore di Euro 200) a soli cento tra loro.

Dopo aver delineato la differenza tra concorsi (iniziative commerciali che prevedono, con o senza l’acquisto di un prodotto o servizio, l’attribuzione di un premio solo ad alcuni dei partecipanti sulla base della sorte, di un congegno aleatorio o dell’abilità dei concorrenti) e operazioni (iniziative commerciali che prevedono, a fronte dell’acquisto di un prodotto o servizio, il conferimento a tutti i partecipanti del premio promesso), il T.A.R. aveva ricordato l’esistenza del c.d. “concorso misto” – applicabile al caso di specie – che si realizza quanto sia prevista l’assegnazione di un premio di pari valore a tutti i partecipanti ed il contestuale conferimento di altri premi di eguale o diverso valore solo ad alcuni in base alla sorte.

Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva tuttavia dedotto alcune violazioni della normativa applicabile, ritenendo che l’intera meccanica fosse ascrivibile alla figura del concorso a premi, dichiarando così vietata l’intera manifestazione a premi.

Ricevuto il decreto di contestazione, il soggetto promotore aveva pagato la sanzione beneficiando della riduzione ad 1/6 del massimo edittale (c.d. oblazione), ma solo dopo aver impugnato il provvedimento.

  1. La decisione del T.A.R.: le sanzioni applicabili

Il T.A.R. aveva ritenuto che la sequenza temporale e le modalità con cui erano avvenuti la proposizione del ricorso ed il pagamento della somma pecuniaria non potessero far configurare la c.d. oblazione atteso che “la società istante ha manifestato la volontà di opporsi all’azione procedimentale sanzionatoria” e che tale comportamento “risulta incompatibile con l’ammissione della commissione della fattispecie violativa della norma soggetta alla sanzione amministrativa”.

Conseguentemente, il ricorso formulato dal soggetto promotore era stato ritenuto procedibile ed ammissibile.

  1. La decisione del T.A.R.: la natura di “concorso misto”

Nel merito, il T.A.R. aveva inoltre confermato che la manifestazione contestata si configurasse come concorso misto “consistendo in un’iniziativa commerciale le cui modalità prevedevano l’assegnazione di un premio di pari valore a tutti i partecipanti (la borsa, il ricettario o la pirofila) ed il contestuale conferimento di altri premi (il lettore dvd) solo ad alcuni in base alla sorte”.

Pertanto, il T.A.R. aveva annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dal MiSE condannando quest’ultimo al rimborso delle spese di lite.

  1. La decisione del Consiglio di Stato: sanzioni e qualificazione dell’iniziativa

A fronte dell’appello formulato dal Ministero, il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la sentenza emessa dal T.A.R. ritenendola errata in entrambi i punti di ragionamento.

Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ricordato che il pagamento della sanzione in misura ridotta integra un’accettazione della responsabilità per l’illecito amministrativo contestato, posto che tale beneficio ha una funzione deflattiva (rinuncia all’impugnazione) e di definizione anticipata del procedimento sanzionatorio. Diversamente, la proposizione del ricorso sarebbe stata compatibile con il pagamento della sanzione in misura piena. Pertanto, il ricorso del soggetto promotore avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile già in primo grado.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha invece valorizzato il concetto di aleatorietà per riqualificare la natura stessa della manifestazione a premi. Poiché anche nella prima fase era presente un margine di accidentalità nell’attribuzione del premio, non sempre uguale per tutti i concorrenti, “si può quindi ritenere ragionevolmente che la manifestazione fosse nell’insieme tutto un concorso a premi, in quanto caratterizzata comunque da un certo grado di alea ovvero di causalità”.
Alla luce della peculiarità della vicenda e dell’assenza di precedenti, pur accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificato disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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