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Il videocontrollo dei lavoratori integra un illecito penale

 

La Corte di Appello di Milano statuisce che il controllo invasivo dei dipendenti sul luogo di lavoro integra il reato di interferenza illecita nella vita privata e non solo la mera violazione dello Statuto dei Lavoratori (Corte App. Milano, Sez. V, 26.2.2014, n. 1630)

 La pronuncia in oggetto, depositata a giugno 2014 dalla Corte di Appello di Milano, affronta tre diversi casi di controllo, evidentemente troppo invasivo, dei dipendenti, perpetrati per il tramite della medesima ditta specializzata: il presidente di una società che fa istallare abusivamente, all’interno dell’ufficio dell’amministratore delegato, un miniregistratore con annessa microtelecamera e microfono; il titolare di uno studio dentistico che (al fine di verificare se i propri dipendenti percepissero pagamenti in contanti direttamente dai clienti) chiede l’istallazione di ben undici telecamere nascoste, gestite dal proprio personal computer; il titolare di una terza società che intende controllare l’amministratore delegato attraverso l’installazione di microspie e la registrazione delle conversazioni.

 La sentenza appare piuttosto articolata e complessa, anche in considerazione delle peculiarità di ciascun episodio e dei differenti ruoli rivestiti dagli imputati. Tuttavia, il tema più interessante, ad oggi mai esplorato dalla giurisprudenza penale, verte sull’integrazione del reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.) – come sostenuto dalla pubblica accusa nel corso del –  piuttosto che della meno grave ipotesi di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, mera contravvenzione prevista nell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) come, invece, aveva ritenuto il Giudice di prime cure.

 Tre erano sostanzialmente i motivi che avevano indotto il Tribunale a ravvisare nei fatti descritti la violazione dell’art. 4  dello Statuto dei Lavoratori: 1) l’attività di controllo era avvenuta in ambito lavorativo (si tratterebbe, dunque, di luoghi tutelati dall’art. 4 stesso); 2) sussisteva un rapporto di dipendenza tra autore  della condotta e vittima; 3) il datore di lavoro sarebbe stato mosso dalla finalità di “controllare l’esercizio dell’attività lavorativa” svolta dal dipendente (dolo specifico che sorreggerebbe la condotta prevista dalla norma speciale). In definitiva, secondo la sentenza di primo grado, le due disposizioni in apparente conflitto (art. 615 bis c.p. e art. 4 Statuto Lav.) vieterebbero entrambe condotte lato sensu di interferenza illecita nella vita privata, ma si tratterebbe di condotte sorrette da finalità diverse, perchè realizzate in “ambiti diversi” e aventi ad oggetto rapporti differenti. L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori deve essere considerato norma speciale per specificazione rispetto all’art. 615 bis c.p., prestando tutela contro le attività di spionaggio perpetrate dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, al fine di controllarne l’attività professionale.

 Secondo i Giudici d’appello, però, la sentenza di primo grado, pur partendo da “pregevoli ricostruzioni delle due figure di illecito e della reciproca interazione ai sensi dell’art. 15 c.p.”, risulta “affetta da vizi di fatto” (in alcuni casi il rapporto tra autore e vittima non era propriamente di dipendenza), nonché da “vizi logici”, con la conseguenza che in tutte le ipotesi descritte doveva trovare applicazione proprio l’art. 615 bis c.p.

 A sostegno di tale soluzione, innanzitutto la considerazione che il luogo di lavoro rientra pacificamente nella nozione di “domicilio di cui all’art. 614 c.p., cui rinvia l’art. 615 bis c.p. Sul punto la Corte d’appello, richiamando e combinando tra loro gli ultimi approdi giurisprudenziali, ritiene che “a caratterizzare i luoghi di privata dimora siano l’ammissibilità dell‘interclusione al pubblico con possibilità di svolgere attività al riparo da interferenze esterne e la natura privata dell’attività che il luogo è destinato ad accogliere”.

 Il Collegio, quindi, nell’individuazione del domicilio, dimostra di valorizzare, nel solco della giurisprudenza della Sezioni Unite (Cass. S.U., 28.3.2006, n. 26795), non tanto il luogo in sé, ma il rapporto sussistente tra persona e luogo, precisando, tra l’altro che “gli atti della vita privata non vanno confusi con quella della vita intima e familiare, ma comprendono anche attività “lavorative, ricreative, politiche, culturali, religiose” nelle quali si estrinseca la personalità dell’individuo.   

 L’orientamento della Corte d’appello, che accoglie dunque una nozione “allargata” di luogo di privata dimora, non è univoco, ma è interessante evidenziare che proprio in tema di interferenze illecite nella vita privata, dove generalmente, facendo leva sul criterio della stabilità della presenza nel luogo, viene adottata una nozione più ristretta (la libertà di domicilio assume rilevanza come diritto alla riservatezza su quanto si compie in certi luoghi, con la conseguenza che ne rimarrebbero estromessi quei luoghi in cui il soggetto, pur vantando uno ius excludendi, non vanta anche un pari diritto alla riservatezza), nondimeno, nessun dubbio sorge circa la natura di luogo di privata dimora dell’ufficio personale. In tale luogo, infatti, il titolare vanta, oltre allo ius excludendi, anche il diritto alla riservatezza di quanto si svolge al suo interno (Cfr. Cass. 5 dicembre 2012, n. 10444).

 Un secondo aspetto che,  giudizio della Corte di Appello renderebbe applicabile, nei casi di specie, l’art. 615 bis c.p. – sembra legato alla particolare forma di tutela del bene giuridico nell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: qui, infatti, il “diritto alla riservatezza dei lavoratori” troverebbe tutela contro particolari modalità di aggressione integrate da controlli a distanza ( ove posti in essere in assenza di accordo con i sindacati) dell’esecuzione della prestazione lavorativa. L’art. 4, quindi, tutelerebbe la riservatezza del lavoratore contro controlli che si caratterizzano per esserea distanza, generalizzati delle maestranze”, “in un luogo pubblico” e sorretti da ragioni particolari (“organizzative, produttive o di salute”); viceversa, prosegue la Corte d’appello, l’art. 4 non sarebbe volto, come nei casi oggetto del procedimento in questione, al “controllo del singolo lavoratore”.

 E la Corte utilizza un chiaro esempio, al fine di esplicitare il proprio pensiero: una telecamera installata sopra una catena di montaggio, alla quale è addetto un numero imprecisato di lavoratori, ove non autorizzata, integrerà la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, mentre la medesima telecamera, installata nell’ufficio di un impiegato, che possa chiuderne a chiave la porta, integrerà il reato di cui all’art. 615 bis, c.p.

 Ulteriore elemento di differenziazione tra le norme in questione sarebbe rappresentato dall’elemento soggettivo: costituito nel primo caso dalla volontà di bypassare i controlli delle r.s.a. pur di controllare la corretta esecuzione del lavoro, nel secondo dalla volontà (o accettazione del rischio) di procurarsi notizie o immagini relative alla vita privata del soggetto.

 Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello ritiene che in tutti i casi esaminati la norma applicabile sia quella dell’art. 615 bis c.p. Decisivo, comunque, nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 4 Statuto Lav. appare il luogo in cui sono state effettuate le riprese (visive e sonore): l’ufficio personale delle vittime, un luogo quindi “assolutamente privato”, per le ragioni evidenziate sopra.  Peraltro, anche sotto il profilo soggettivo, le circostanze deponevano nel senso della volontà degli autori di carpire le conversazioni delle vittime designate e non certo di controllare l’esecuzione della loro attività lavorativa.

 La Corte d’appello, pervenendo a conclusioni opposte a quelle del Tribunale, dopo aver dichiarato di condividerne l’esegesi e le considerazioni relative al rapporto di interazione tra norme, ha ritenuto che nei casi di specie, in assenza degli elementi specializzanti individuati dal primo giudice, dovesse trovare applicazione la norma generale.

 Ma si può parlare realmente di decisione innovativa? In realtà, sembra che la Corte sia giunta solo alla corretta intepretazione offerta dall’art. 38 dello Statuto Lavoratori, nella parte in cui esso stabilisce che l’art. 4 si applichi “salvo che il fatto non costituisca più grave reato“. La disposizione della norma speciale, pertanto,  già individua un’ipotesi di concorso apparente di norme, anticipandone la soluzione alla stregua del principio di sussidiarietà.

 

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