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La riproduzione di estratti di un’opera letteraria all’interno di un’app non viola i diritti di esclusiva derivant...

Con pronuncia del 2 marzo 2021 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, ha stabilito che la pubblicazione da parte dell’autore di estratti di un’opera letteraria all’interno di un’app contenente inserzioni pubblicitarie (e pertanto suscettibile di generare ricavi) non viola i diritti di esclusiva derivanti dal contratto di edizione per la medesima opera letteraria, essendo priva della capacità – sia pure potenziale – di condurre alla presenza sul mercato editoriale di un’altra opera idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella oggetto del contratto.

Il caso riguarda un contratto di edizione a termine, della durata di dieci anni, avente ad oggetto un’opera letteraria pubblicata nel 2015, in relazione alla quale la società editrice ha contestato all’autrice di aver:

  • creato una applicazione mobile individuata dallo stesso titolo dell’opera ove ha pubblicato intere pagine del libro, sfruttandolo così per ottenere iscrizioni ad un’app contenente inserzioni pubblicitarie;
  • replicato tale condotta sul proprio canale Instagram;
  • pubblicato all’interno di un’Agenda un estratto dell’opera citata, rielaborandone il titolo, riproducendo altresì la foto di copertina del libro pubblicato dalla società attrice.

In particolare, la società editrice ha chiesto al Tribunale di Milano di accertare l’illegittimità delle condotte contestate, inibire l’ulteriore utilizzazione dell’opera in questione e condannare le convenute al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Il Tribunale di Milano, nel rigettare integralmente le domande della società editrice, ha escluso l’ipotesi di contraffazione, “in quanto non vi è elaborazione alcuna bensì riproduzione (fotografica) di una minima parte del volume (…) del tutto inidonea a rappresentare anche in via potenziale alcun pregiudizio sul piano concorrenziale per la commercializzazione dell’opera ceduta per le stampe. Al contrario le frasi di presentazione innanzi brevemente richiamate risultano in ultima analisi rivolte proprio a indurre i visitatori dell’app all’acquisto del volume edito dall’attrice, cui si faceva esplicito e diretto riferimento al fine di giustificarne la riproduzione”.

Alla luce di tale principio, il Tribunale ha stabilito che le facoltà cui l’autore dell’opera espressamente rinuncia con il contratto di edizione (sostanzialmente la possibilità di rielaborare l’opera concessa in altro contesto autorale) sono comunque condizionate dalla capacità sia pure potenziale di condurre alla presenza sul mercato editoriale di un’altra opera idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella oggetto del contratto.

 

 

 

 

 

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