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L’interesse pubblico per una notizia non legittima la diffusione dell’immagine delle persone coinvolte

Con ordinanza n. 4477 del 19/02/2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di cronaca – e, dunque, il pubblico interesse alla conoscenza di una notizia – si fonda su presupposti diversi e più ampi rispetto al più limitato diritto a pubblicare l’immagine o il ritratto delle persone coinvolte nell’evento di cronaca medesimo. Il Giudice del merito, chiamato a verificare la legittimità della diffusione dell’immagine di un soggetto, deve quindi svolgere un’indagine ulteriore e specifica, non potendo semplicemente richiamare la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia.

La fattispecie, particolarmente delicata, riguarda una minore in stato vegetativo permanente ricoverata in un istituto di riabilitazione, alla quale aveva fatto visita un calciatore che le aveva portato una maglietta in regalo. In quell’occasione, erano state scattate alcune fotografie (il volto della minore era stato oscurato e non era quindi riconoscibile) pubblicate sul profilo Facebook del calciatore con il consenso dei genitori che, nei giorni successivi, avevano tuttavia rilevato la diffusione della notizia e delle fotografie da alcune testate giornalistiche in assenza di autorizzazione.

In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto la legittimità della pubblicazione delle immagini da parte dei quotidiani in quanto effettuata per finalità giornalistiche, non potendosi ritenere necessario l’espresso consenso degli interessati poiché – in ragione delle modalità di effettuazione delle fotografie – la loro diffusione doveva ritenersi più che plausibile.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 10 c.c., gli artt. 96-97 LDA, la normativa privacy (ante GDPR), il Codice Deontologico dei Giornalisti, la Carta di Treviso e la Convenzione di New York sulla tutela del fanciullo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso di accertare in concreto l’esistenza di “uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini predette, necessariamente ulteriore e diverso rispetto a quello riguardante la diffusione della semplice notizia da esse documentata”.

In particolare, “la coincidenza […] tra le condizioni che legittimano la pubblicazione di notizie eventualmente lesive quanto meno della riservatezza delle persone interessate e quelle che consentono la diffusione della immagine delle stesse in assenza del loro consenso non può essere condivisa”, poiché la disciplina dell’immagine è sottoposta ad una regolamentazione più rigorosa rispetto a quella del diritto di cronaca. Pertanto, “la mera circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte de pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita”.

Tale conclusione è suffragata anche dal Codice Deontologico dei Giornalisti (che subordina alla essenzialità dell’informazione la pubblicazione di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca), dalla Convenzione di New York (che pone al centro del bilanciamento tra diritti l’interesse preminente del minore) e dalla normativa sul trattamento dei dati personali (secondo cui l’interessato può essere contrario che l’informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione).

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha cassato la sentenza rinviando la causa al Tribunale di Napoli per un nuovo esame della vicenda sulla base del seguente principio di diritto: “L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso e non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 cod. civ., 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, 137 del d.lgs n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento”.

La pronuncia in esame conferma l’orientamento restrittivo della Corte di Cassazione in punto di uso e diffusione dell’immagine altrui che, pertanto, in ottica di tutela per l’utilizzatore, richiede la predisposizione di liberatorie e documenti sempre più specifici e particolareggiati.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/4477_02_2021_oscuramento_no-index.pdf

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