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News | La Corte di Cassazione si esprime su cosa costituisce la contraffazione di software. Attenzione ai codici sorgent...

Con sentenza n. 20250 del 15/07/2021, la Corte di Cassazione ha fornito interessanti spunti in relazione ai criteri in base ai quali escludere che un software costituisca contraffazione di un precedente programma, confermando la lettura già fornita nei precedenti gradi di giudizio. 

La Corte d’Appello aveva infatti valorizzato le conclusioni rassegnate in primo grado dal consulente tecnico secondo cui “le differenze tra i prodotti […] appaiono evidenti dal punto di vista della loro espressione formale costituita dai programmi sorgenti”, ricordando come – per il tipo di tutela offerta dal diritto d’autore – “non è di per sé illecito realizzare un nuovo software che soddisfi le medesime esigenze funzionali di un software già in uso” mentre – in tema di concorrenza sleale per imitazione servile – la violazione “si identifica con la sola riproduzione delle forme esteriori individualizzanti il prodotto del concorrente e non anche di quelle rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso”. 

In tal senso, sia la domanda di contraffazione sia quella per concorrenza sleale erano state respinte. 

La ricorrente aveva quindi impugnato la sentenza della Corte d’Appello rilevando, tra i vari motivi, come Tribunale e Corte d’Appello non avessero dato peso all’accesso al codice sorgente del software asseritamente copiato avuto dalla resistente. 

Tale elemento è invece stato ritenuto irrilevante dalla Corte di Cassazione che, richiamando il dato letterale della legge sul diritto d’autore, ha ricordato che può sussistere un illecito solo laddove le informazioni ottenute a mezzo della riproduzione del codice sorgente siano utilizzate per lo sviluppo di un programma “sostanzialmente simile nella sua forma espressiva” a quello precedente. Al contrario, nel caso di specie, il consulente tecnico aveva ben evidenziato le differenze tra i prodotti comparati, rimarcando come non sarebbe ravvisabile nel software posteriore – anche se realizzato a partire dal codice sorgente alla base dell’applicativo anteriore – “quel nucleo centrale dell’opera protetta che rende sanzionabile l’attività riproduttiva altrui, facendo invero difetto quell’identità espressiva tra i due programmi messi a confronto in ragione del quale si possa ritenere che quello successivo costituisca una riproduzione abilmente mascherata di quello antecedente e non piuttosto un modo di interpretare in maniera originale il medesimo tema informatico”. 

La Corte ha quindi confermato il proprio orientamento interpretativo, ribadendo – con grande chiarezza – come la procedura di utilizzo alla base del funzionamento di un software non possa costituire un’opera dell’ingegno suscettibile di protezione. Le funzionalità di un programma, i suoi principi di base e gli scopi che intende servire non possono accedere alla tutela autorale che, invece, protegge il codice originale e creativo scritto dallo sviluppatore per consentire al software di funzionare. 

In sintesi, anche laddove un programma presenti funzionalità molto simili (o identiche) a quelle di un software concorrente, non può ravvisarsi alcun illecito se – e nella misura in cui – il codice sorgente sia nuovo, originale e non sovrapponibile a quello originario.

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