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Sfruttamento non autorizzato dell’immagine altrui: il risarcimento del danno è sempre dovuto?

Con sentenza 8057 del 07/05/2021, il Tribunale di Roma ha analizzato gli effetti della pratica – sempre più diffusa – dell’uso per finalità commerciali di fotografie reperite in rete tramite un motore di ricerca.

Nel caso di specie, la conduttrice di una nota rete televisiva aveva citato in giudizio la società titolare di un albergo che aveva utilizzato – senza consenso – una sua fotografia sul sito dell’hotel in ottica promozionale ed aveva quindi chiesto di essere risarcita dei pregiudizi subiti. Di converso, la società convenuta aveva sostenuto di aver rimosso la fotografia pochi giorni dopo aver ricevuto la diffida inviata dalla conduttrice e che non vi fosse stato alcun danno apprezzabile.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e chiarito i casi in cui è possibile pubblicare una fotografia altrui in assenza del consenso del soggetto ritratto, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni della conduttrice secondo cui l’immagine “non può essere divulgata per fini diversi da quelli per i quali è stata concessa l’autorizzazione da parte del titolare del diritto ed il consenso di questi è valido solo a favore di coloro a cui è stato prestato”, soprattutto quando lo scopo della pubblicazione è “di attirare la clientela, circostanza che ne rivela lo sfruttamento per fini commerciali e pubblicitari”.

Tuttavia, in merito ai profili risarcitori, il Tribunale ha prima sottolineato che l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali che, se non specificamente dimostrabili, possono essere quantificati facendo riferimento al compenso che la persona ritratta avrebbe presumibilmente richiesto per concedere l’autorizzazione alla pubblicazione (c.d. prezzo del consenso), per poi escludere del tutto la sussistenza di qualsiasi tipo di danno in capo alla conduttrice nel caso specifico.
Poiché quest’ultima non aveva fornito elementi di prova circa la durata complessiva dell’illecita pubblicazione, mancava un parametro essenziale per poter quantificare il danno effettivamente subito, pur in presenza di un pacifico sfruttamento commerciale non autorizzato. Inoltre, la durata limitata della pubblicazione e dunque l’esposizione contenuta della fotografia hanno condotto il Tribunale a ritenere che la società convenuta non abbia conseguito alcun vantaggio economico apprezzabile con conseguente assenza di pregiudizio economico in capo alla conduttrice.
Da ultimo, la pubblicazione della foto in un contesto non denigratorio né offensivo ha condotto ad escludere anche la sussistenza di danni al decoro o alla reputazione professionale.

L’approccio particolarmente rigido seguito dal Tribunale, che avrebbe comunque potuto quantificare un danno in via equitativa anche in assenza del parametro temporale, conferma la tendenza a non liquidare somme a titolo risarcitorio se non in presenza di elementi certi a sostegno dell’esistenza di un evidente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.

In collaborazione con la Dott.sa Federica Prudente

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