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Tribunale UE: il rischio futuro non ipotetico di parassitismo consente di opporsi alla domanda di registrazione di un ma...

È possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che all’opponente non occorra invocare un altro elemento fattuale a tal fine, né dimostrare l’esistenza di tale elemento”, e ciò anche quando gli elementi che consentano di dedurre il rischio di parassitismo derivino da un uso del marchio al di fuori dell’Unione Europea, in quanto “il principio di territorialità nel diritto dei marchi non esclude in alcun modo la considerazione di atti di uso del marchio richiesto al di fuori dell’Unione europea per basare una deduzione logica relativa al probabile uso commerciale del marchio richiesto nell’Unione, al fine di dimostrare la sussistenza di un rischio che venga indebitamente tratto un vantaggio, nell’Unione, dalla notorietà di un marchio dell’Unione europea anteriore”.

Sulla base di tali principi di diritto, il Tribunale UE ha accolto il ricorso della multinazionale di Atlanta avverso la domanda di registrazione del marchio “Master”, utilizzato in Siria e Medio Oriente e graficamente simile al celebre marchio Coca-Cola, poiché la domanda di registrazione rendeva logicamente prevedibile che il richiedente avesse intenzione di commercializzare i propri prodotti all’interno dell’Unione.

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