La riforma dell’agente sportivo: nuove regole e vincoli sempre più stringenti

Nuove regole per la figura dell’agente sportivo, con vincoli di accesso alla professione sempre più stringenti.
È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 14 del 19 gennaio 2026), con efficacia dal 3 febbraio 2026, il Decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che ridefinisce l’accesso alla professione di agente sportivo ed i rapporti di rappresentanza con atleti e società sportive. Il provvedimento si pone a completamento delle previsioni generali già contenute nel D.Lgs. 37/2021 ed introduce nuove regole e procedure che diverranno operative già quest’anno.
Il Registro nazionale
La novità più significativa riguarda il Registro nazionale degli agenti sportivi, che diventa condizione imprescindibile per esercitare la professione sul territorio italiano ed entro il sistema federale (con validità annuale e rinnovo esplicito da formalizzarsi per ogni anno solare). Il Registro, tenuto presso il CONI, viene gestito tramite un sistema informatico centralizzato.
L’iscrizione al Registro rappresenta una condizione imprescindibile per operare in Italia, abilitando l’agente a svolgere la propria attività nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali. Il Registro si articola in tre sezioni distinte: agenti sportivi ordinari, società di agenti sportivi, agenti sportivi stabiliti (provenienti da Stati UE o Svizzera).
A queste si aggiunge un elenco separato per gli “agenti sportivi domiciliati”, categoria che consente anche a professionisti extracomunitari di operare in modo temporaneo in Italia, tramite la “domiciliazione” presso un collega italiano.
L’indole informatica del sistema garantisce trasparenza e accessibilità: il Registro è pubblicamente consultabile sul website istituzionale del CONI, mentre le Federazioni sportive possono accedere per verificare i requisiti dei candidati e depositare i contratti di mandato sportivo. Anche il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio ha accesso diretto al sistema, così rafforzando il check pubblico sull’intera filiera.
Ogni operazione dovrà essere gestita attraverso procedure interamente digitali (iscrizioni, rinnovi, aggiornamenti, depositi contrattuali).
Il tutto è finalizzato a rafforzare trasparenza, tracciabilità e governance complessiva dell’attività di intermediazione nei rapporti tra atleti, club e altri soggetti sportivi.
Nuove regole per l’esame di abilitazione
Per poter operare come agente sportivo in Italia, il decreto impone requisiti chiari:
- è obbligatorio superare un esame di abilitazione che verifica competenze in diritto sportivo, diritto privato e aspetti fiscali
- gli esami sono gestiti con una prova generale (CONI) e prove specialistiche affidate alle singole federazioni.
Per i professionisti europei (UE e Svizzera), il decreto prevede due iter: (i) l’iscrizione stabile come “agenti sportivi stabiliti”, previo riconoscimento della qualifica ed eventuale superamento di una misura compensativa (la prova generale, in forma orale); (ii) oppure l’attività temporanea in regime di libera prestazione di servizi, limitata a un solo mandato annuale.
Gli agenti extracomunitari possono operare esclusivamente come “agenti domiciliati”, per periodi trimestrali rinnovabili una sola volta nel corso dell’anno solare. La domiciliazione richiede un accordo di collaborazione con un agente italiano regolarmente iscritto, che agisce congiuntamente nel mandato. Tra i requisiti figurano l’essere abilitati da almeno un anno presso una Federazione estera riconosciuta e l’aver svolto almeno due mandati effettivi nell’ultimo anno fuori dall’Italia.
Nuovi obblighi professionali
Il provvedimento impone inoltre, agli agenti sportivi due obblighi cardine per garantire professionalità e tutela dei clienti: (i) la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo danneggiato, con durata minima annuale e massimali stabiliti dalle singole Federazioni sportive; (ii) la partecipazione a corsi professionali di formazione obbligatori, di almeno 20 ore annue (mediante corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione presso cui si opera).
Restano ferme le disposizioni obbligatorie per i contratti di mandato tra agenti e atleti, che impongono la forma scritta obbligatoria (pena nullità), l’indicazione della durata, l’indicazione specifica chiara del compenso (ad esempio, come percentuale sul valore contrattuale dell’atleta o in cifra fissa).
Regime Sanzionatorio
Il regime sanzionatorio è senza dubbio uno degli aspetti maggiormente innovativi.
Per le violazioni delle norme sul mandato sportivo, sulle incompatibilità, sulla trasparenza, sono previste sanzioni graduali: dalla censura (biasimo formale), alla sanzione pecuniaria (da Euro 250 a Euro 10.000), fino alla sospensione dal Registro (da 3 a 36 mesi).
Un trattamento particolarmente rigoroso viene previsto per gli “agenti abusivi”: chi svolge attività senza iscrizione al Registro, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo, subisce l’annotazione con inibizione all’iscrizione da 3 a 36 mesi, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 c.p.).
Infine, in una logica di responsabilità condivisa che coinvolge l’intera filiera, le Federazioni sportive sono legittimate ad irrogare provvedimenti disciplinari anche verso le società sportive e gli atleti che si avvalgano di agenti non iscritti.
