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Contratto a termine: diritto di precedenza ed esonero contributivo

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 7 del 12 Febbraio 2016, ha risposto ad un quesito posto da Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, concernente l’esercizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato, con specifico riferimento all’esonero contributivo di 36 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Il Ministero ha chiarito che il diritto di precedenza di cui all’art. 24 del D.lgs 81/2015 [il quale riconosce al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa, con uno o più contratti a tempo determinato, presso una stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi] deve essere espressamente richiamato nel contratto a termine, ma è sottoposto ad una condizione sospensiva, vale a dire la manifestazione di volontà, per iscritto, del lavoratore di volersi avvalere di tale diritto.

In questi termini, secondo il Ministero, il datore di lavoro può usufruire dell’esonero summenzionato ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui il lavoratore cessato da un contratto a termine, o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione medesima.

Conseguentemente, in mancanza dell’espressa manifestazione scritta del lavoratore, il datore di lavoro può procedere in modo legittimo ad assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro in essere, godendo, altresì degli sgravi contributivi di cui all’art. 118 della L. n.190/14.

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