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Le misure in materia di lavoro contenute nel nuovo Decreto-Legge n. 99/2021

Nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi in data 30 giugno 2021 è stato approvato il D.L. n. 99/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il quale introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Con particolare riferimento alle misure in materia di lavoro, peraltro, si segnala che in data 29 giugno 2021, Governo e Parti sociali hanno siglato un Avviso Comune contenente l’impegno a raccomandare alle imprese l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili in alternativa ai licenziamenti.

Le più rilevanti misure in materia di lavoro contenute nel DL n. 99/2021 (art. 4) sono le seguenti:

CIGS per crisi aziendale nel settore aereo (comma 1):

Fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi prevista per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi può essere concessa – previo accordo pressi i   Ministeri competenti – anche al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo di cui all’art. 94, commi 2 e 2-bis, del DL 18/2020.

CIGO Covid-19 (commi 2, 3 e 6):

    1. Datori di lavoro interessati: industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici Ateco2007: 13, 14 e 15).
    2. Ulteriori 17 settimane di CIG Covid-19 tra l’1 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 (per lavoratori in forza al 30 giugno 2021).
    3. Esenzione dal contributo addizionale.
    4. Per la domanda, valgono le procedure previste dal DL “Sostegni” (n. 41/2021).
    5. Limite massimo di spesa: 185,4 milioni di euro per l’anno 2021.

Blocco dei licenziamenti (commi 4 e 5):

Prorogato il blocco dei licenziamenti (sia individuali per giustificato motivo oggettivo che collettivi) per i datori di lavoro di cui sopra (art. 4, comma 2), fino al 31 ottobre 2021. Sono fatte salve le già note eccezioni (personale impiegato in appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di clausola sociale, cessazione definitiva impresa, cessazione per messa in liquidazione dell’impresa senza continuazione dell’attività, accordo collettivo aziendale con OO.SS. di incentivazione all’esodo di dipendenti, fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione).

Ulteriore trattamento di CIGS (Comma 8):

    1. Datori di lavoro interessati: datori di cui all’art. 8, comma 1, DL “Sostegni” che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 148/2015 (anche per fronteggiare situazioni di difficoltà economica presentate al MISE).
    2. Viene riconosciuto: un trattamento straordinario di integrazione salariale (in deroga agli artt. 4, 5, 12 e 22 del d.lgs. 148/2015), per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
    3. Per tali datori di lavoro: viene prorogato il blocco dei licenziamenti (sia individuali per giustificato motivo oggettivo che collettivi) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
    4. Sono fatte salve le medesime eccezioni di cui sopra.
    5. Limite di spesa: 351 milioni di euro per l’anno 2021.

FPCRP (commi 11 e 12)

Viene istituito un “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti:

    1. Ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi.
    2. Ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Con successivo decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, saranno individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse dell’FPCRP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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