Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Labour | Trasferimento del lavoratore: quando è legittimo imporlo o rifiutarlo?

Recentemente, la Corte di Cassazione ha fornito spunti per una riflessione interessante in tema di trasferimento del lavoratore, soffermandosi sui casi in cui il rifiuto del lavoratore è legittimo.

Hai domande? Puoi contattare gli autori usando il form in calce all’articolo

Nel caso specifico, il datore di lavoro aveva contestato alla dipendente l’assenza ingiustificata, dopo che la stessa non si era presentata presso la nuova sede di lavoro assegnata, mentre la dipendente aveva contestato la legittimità del trasferimento.

Come accade in ogni vicenda giudiziario, la Corte ha ribadito che ogni fattispecie deve essere valutata in relazione alle circostanze concrete – onde verificare se, da un lato, il trasferimento può essere qualificato come legittimo, e, da un altro lato, se il rifiuto del lavoratore risulta o meno contrario a buona fede – ricordando altresì che anche in ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

In tema di trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra, la legge prevede che il datore di lavoro può spostare il luogo di lavoro di uno o più lavoratori in via definitiva e senza limiti di durata solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. A ciò si aggiungeranno le condizioni specifiche dettate dalla contrattazione collettiva che può fornire ulteriori indicazioni circa le condizioni di legittimità del trasferimento (limiti ad alcune categorie di lavoratori, preavviso, ecc).

Le ragioni tecniche, organizzative e produttive devono sussistere al momento in cui il trasferimento viene deciso ed essere oggettive (anche se, in casi specifici, è ammesso il trasferimento del lavoratore se la sua condotta, disciplinarmente rilevante, determina disfunzioni e disorganizzazione: c.d. incompatibilità aziendale).

All’intero di questo perimetro, il datore di lavoro è libero di scegliere insindacabilmente.

Tuttavia, fermo restando questo principio pacifico in giurisprudenza, affinché la decisione del datore di lavoro sia esente da ogni critica, la stessa dovrà necessariamente rispettare i principi generali di correttezza e buona fede. Ad esempio, se il datore di lavoro potrà far fronte alle ragioni tecniche, organizzative e produttive avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, sarà tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente (soprattutto nel caso in cui il dipendente comunicherà e dimostrerà la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento).

Se il trasferimento risulterà legittimo alla luce dei criteri indicati, il lavoratore non potrà rifiutarlo. In caso di rifiuto non motivato da ragioni valide, se il lavoratore non prende servizio presso la nuova sede di lavoro nel termine richiesto, il datore di lavoro potrà disporre il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (nel rispetto delle procedure prescritte ovvero previa contestazione dell’assenza ingiustificata, nel caso).

In quali casi il lavoratore può opporsi al trasferimento imposto dal datore di lavoro?

Nel caso in cui il trasferimento imposto dal datore di lavoro appaia illegittimo, il lavoratore può opporvisi con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la propria volontà, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento (nei 180 giorni successivi il lavoratore dovrà proporre ricorso giudiziale o comunicare la propria richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato).

La giurisprudenza stabilisce i criteri secondo cui, in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato, il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione è ritenuto legittimo, che, ad esempio:

  • Deve essere proporzionato all’inadempimento del datore di lavoro;
  • Non deve essere contrario alla buona fede;
  • Deve essere accompagnato da una seria e tangibile disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

Pertanto, anche nel valutare la posizione assunta dal lavoratore di fronte a un trasferimento illegittimo, si deve procedere ad una valutazione concreta delle circostanze e ad un esame comparativo degli inadempimenti commessi dal datore di lavoro e dal lavoratore, avuto riguardo anche alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.

Il trasferimento ritenuto illegittimo sarà ritenuto nullo e, in tal caso, il giudice ordinerà la reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro.

Hai domande? Puoi contattare gli autori dell’articolo usando il form qui sotto

Leave a comment