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Art. 7ter DLgs 286/2005 – una decisione mancata

Con l’ordinanza n. 37 del 2018, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito in legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7ter nel DLgs 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), sollevata dal Tribunale ordinario di Grosseto.

La declaratoria di manifesta infondatezza è stata adottata dalla Corte in ragione dell’insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi operata dal Giudice remittente, insufficienza che ha impedito alla Corte medesima il necessario controllo in punto di rilevanza.

In particolare, la Corte ha ritenuto che il giudice a quo:

  •  si è limitato ad affermare che la questione «è sicuramente rilevante ai fini della decisione delle cause riunite, in quanto il diritto di credito azionato con i decreti ingiuntivi opposti dalla società convenuta opposta si fonda sulla disposizione sopracitata»;
  • non ha indicato le ragioni per cui la norma censurata debba applicarsi nei giudizi a quibus;
  • non ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione dei processi;
  • nulla ha riferito né sul tipo di contratto di trasporto sottoposto alla sua cognizione (in particolare se esso rientri nell’ambito dell’autotrasporto di cose per conto terzi), né in ordine al possesso, da parte delle società opposte – creditrici del corrispettivo – dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 2005;
  • non ha chiarito se le prestazioni da cui sarebbero derivati i crediti azionati siano state eseguite successivamente alla data indicata dal comma 3 dell’art. 1-bis del d.l. n. 103 del 2010, come convertito, secondo cui «[l]e disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

In ragione dell’ordinanza adottata, pertanto, l’art. 7ter del D.lgs. 286/05 trova tuttora applicazione.

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