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Emergenza Covid-19: impossibilità sopravvenuta e rimborso del prezzo del biglietto

Con l’articolo 88bis della Legge n. 27/2020 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18/2020, il legislatore ha confermato quanto già anticipato anche con il D.L. n. 9/2020. È stata infatti istituita una tutela unica per i fornitori di pacchetti turistici, per le strutture ricettive, per i vettori aerei, marittimi e ferroviari e, ovviamente, per i consumatori di tali servizi.

Il legislatore difatti ha ribadito che, lo stato emergenziale e di generale chiusura connesso alla necessità di contenere la diffusione del virus Covid-19 costituisce “una sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico” stipulati da un elenco di categorie di soggetti indicate nel testo dell’articolo.

 

Il legislatore si è dato il chiaro obiettivo di proteggere le categorie di soggetti coinvolti, professionisti e consumatori, contemperando le esigenze di entrambi. Da un lato si è voluto quindi tutelare la liquidità delle imprese e contenere l’impatto economico in un mercato, quello delle compagnie di trasporto, delle strutture ricettive e degli organizzatori di pacchetti turistici, che, in ragione dell’emergenza sanitaria e a fronte dell’azzeramento delle vendite, sta soffrendo una crisi senza precedenti; dall’altro si sono tutelati, seppur forzosamente, anche i consumatori che avrebbero dovuto confrontarsi con la giusta pretesa di ottenere in restituzione il prezzo pagato e, quindi, con la potenziale (e a volte probabile) insolvenza se non addirittura il fallimento di quegli imprenditori che, difficilmente, avrebbe potuto far fronte a tutte le richieste di rimborsi cash che avrebbero sommerso l’intero comparto.

Con specifico riferimento ai vettori aerei, marittimi e ferroviari, la normativa emergenziale prevede che:

  1. il consumatore, impossibilitato a godere della prestazione per tutti quei casi identificati al comma 1 dello stesso Articolo 88bis, effettui una comunicazione (allegando la documentazione comprovante la suddetta impossibilità) entro un termine identificato al comma 2 dello stesso articolo 88bis; o
  2. il vettore che eserciti il diritto di recesso, in ragione di un provvedimento emergenziale adottato dalla competente autorità nazionale o internazionale, dovrà procedere ad inviarne tempestiva comunicazione al consumatore;

nei successivi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (nel caso sub i) o dall’esercizio del diritto di recesso (nel caso sub ii), il vettore è tenuto a procedere al rimborso ovvero all’emissione di un voucher.

Con la succitata previsione normativa, il legislatore ha quindi stabilito che al viaggiatore impossibilitato a viaggiare dovrà essere garantito il rimborso del prezzo ovvero un voucher del medesimo importo del prezzo pagato da utilizzarsi nei 12 mesi successivi all’emissione. In sostanza, mentre viene concessa l’ovvia possibilità per il viaggiatore di richiedere il rimborso del prezzo pagato, viene parimenti concesso ai vettori, albergatori e tour operator, di emettere un voucher di pari importo che “assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

Si noti che la posizione del legislatore italiano non è isolata in Europa dove, durante il Consiglio Europeo dei Ministri dei Trasporti altri 12 paesi hanno richiesto (https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2020/04/29/lettera-di-12-paesi-allue-voucher-anziche-rimborsi-per-viaggi-aerei_db7d4d5d-ca82-46ac-8417-a0d53f98abe5.html) di poter derogare alle normative comunitarie, una su tutte il Regolamento UE 261/04, che impongono rimborsi in caso di cancellazione del trasporto aereo nonché il diritto del passeggero di scegliere tra il rimborso e il voucher.

Occorre rilevare tuttavia che la succitata proposta a livello comunitario menziona

  1. un chiaro diritto di rimborso per quei viaggiatori che, alla scadenza del voucher, non lo abbiano utilizzato; e
  2. meccanismi che garantiscano il rimborso dei voucher ai consumatori in caso di fallimento delle compagnie che li abbiano emessi (previsioni, queste, attualmente assenti nella normativa emergenziale italiana).

Allo stato, quindi, è possibile osservare che la normativa nazionale di applicazione necessaria, che sembra, dunque, recepire in anticipo, rispetto agli altri stati membri, le esigenze di settore, rischia, in assenza di una “copertura” a livello comunitario (ossia in assenza dell’invocata deroga delle attuali normative europee), di diventare fonte di ulteriore aumento del contenzioso interno e di sottoporre l’Italia a eventuali procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

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