Logistica e trasporti sotto la lente del fisco: il reverse charge diventa strutturale

Rivoluzione per la gestione dell’IVA per il settore logistica e trasporti: con il nuovo reverse charge, sarà il committente (e non più il fornitore) a versare l’imposta. La novità si applicherà a tutti gli appalti e subappalti, senza più i vecchi vincoli contrattuali.
In attesa dell’ok dell’UE, è già attivo un regime transitorio opzionale di tre anni. Le imprese possono adottarlo da subito, ma serve adeguare contratti, processi e sistemi interni.
Chi si attiva ora potrà semplificare la gestione fiscale e ridurre i rischi. Chi resta fermo rischia criticità nei flussi IVA e problemi operativi.
Con il Decreto Legge n. 84/2025 è stata riscritta la disciplina del reverse charge IVA per appalti e subappalti anche nel settore della logistica e trasporto di merci; il “reverse charge” indica il meccanismo di inversione contabile con il quale viene trasferito sul committente l’obbligo di versamento dell’IVA, eliminando in tal modo il rischio di omesso versamento da parte del prestatore. Tale previsione si propone l’obiettivo di eliminare i fenomeni di elusione IVA nel settore della logistica e del trasporto che, come noto, è stato storicamente interessato da frodi fiscali ed attenzionato a più riprese dalle Procure della Repubblica.
In particolare, il recente intervento legislativo ha previsto una razionalizzazione delle modifiche già introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024); l’art. 9 del D.L. 84/2025 elimina infatti i vincoli contrattuali oggettivi (i.e. contratti con prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e utilizzo di beni strumentali del committente o a esso riconducibili) che condizionavano l’applicazione del “reverse charge” a un sottoinsieme molto ristretto di operazioni, precludendone in maniera sostanziale la concreta operatività.
Con l’attuale formulazione, il meccanismo del “reverse charge” viene applicato indistintamente a tutte le prestazioni di servizi effettuate – tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati – da imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, senza alcun vincolo relativo alle caratteristiche contrattuali.
La nuova regola non è tuttavia ancora operativa in quanto subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea che nei prossimi mesi sarà tenuta a pronunciarsi in merito alla compatibilità del meccanismo rispetto alla normativa europea; nel frattempo è stato introdotto un regime transitorio opzionale della durata di tre anni che consente a prestatore e committente di optare volontariamente affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
E’ stato altresì previsto che, nell’ambito del regime transitorio attualmente vigente, l’opzione per il versamento dell’IVA può essere esercitata autonomamente da tutti i soggetti che intervengono nella catena dei subappalti e non è quindi subordinata “alla circostanza che dell’esercizio della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente e il primo appaltatore” (come precisato nella relativa Relazione Illustrativa).
Occorre tuttavia sottolineare che l’applicazione concreta del regime transitorio del reverse charge, oltre che rimessa alla volontà delle singole parti contrattuali, è altresì subordinata all’emanazione di un provvedimento applicativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe fornire le istruzioni pratiche ed i modelli per i versamenti, che, però, ad oggi non è ancora stato emanato.
Si dovrà altresì attendere l’emanazione della legge di conversione (entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto-legge) in modo da valutare eventuali modifiche all’attuale impianto delineato dal legislatore.
In ogni caso, tutte i soggetti della filiera logistica (committenti, autotrasportatori, operatori logistici) sono tenuti sin da ora a valutare attentamente l’adeguamento dei propri processi interni a questo cambiamento strutturale, volto a garantire, nelle intenzioni del legislatore, maggiore trasparenza fiscale e a semplificare la gestione contabile dell’imposta; in particolare, particolare attenzione andrà posta sulla contrattualistica d’impresa, con la necessità di adeguare i propri standard e i contratti in essere al fine di permettere l’utilizzo del reverse charge appena entrerà in esercizio.