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Novità in materia di collocamento obbligatorio (L. 68/1999): ampliamento delle soluzioni previste per assolvere l’obb...

Le convenzioni, soluzioni alternative all’assunzione diretta del lavoratore.

Le convenzioni previste dalla Legge 68/1999 e dal D.Lgs 276/2003 sono accordi formali previsti al fine di favorire l’assunzione e l’integrazione lavorativa di persone con disabilità o altri lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate. Si tratta di uno strumento che consente ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in modo più flessibile e graduale rispetto all’assunzione diretta.

Il quadro

I datori di lavoro con più di 15 dipendenti possono assolvere l’obbligo di assunzione anche tramite la stipula di:

  • Convenzioni ordinarie (art. 11, co. 1 e 2, L.68/1999), con le quali si definisce un programma per favorire un inserimento lavorativo;
  • Convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11, c. 4, L. 68/1999), attraverso le quali è previsto un sostegno e un accompagnamento del datore di lavoro da parte degli organi competenti per l’avviamento di lavoratori disabili da inserirsi nel ciclo lavorativo aziendale;
  • Convenzioni di inserimento con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato (art. 11, c. 5, L. 68/1999), con le quali i servizi competenti promuovono ed attuano iniziative utili a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili con le cooperative sociali, i consorzi di cooperative, le organizzazioni di volontariato o altri soggetti pubblici e privati idonei;
  • Convenzioni di inserimento temporaneo (art. 12, L. 68/1999), con le quali si prevede l’inserimento temporaneo dei disabili in cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti (anche operanti con ditta individuale), datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione;
  • Convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12-bis, L. 68/1999), finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
  • Convenzioni quadro con cooperative sociali (art. 14, D.Lgs. 276/2003), attraverso le quali il datore di lavoro si impegna a conferire commesse lavorativa a cooperative sociali.

Le novità introdotte dalla Legge 198/2025

Il 31 dicembre 2025 è entrata in vigore la Legge 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“. L’articolo 14-bis del provvedimento introduce significative novità riguardo le convenzioni di inserimento lavorativo di cui all’articolo 12-bis L. 68/1999 e quelle di inserimento lavorativo cui all’art. 14 D.Lgs. 276/2003, consentendo alle aziende un utilizzo molto più ampio e flessibile di questo strumento.

NB: le quote di riserva sono, invece, rimaste invariate.

Rispetto alle convenzioni di cui all’art. 12-bis L. 68/1999, la quota di assunzioni obbligatorie che può essere coperta attraverso queste convenzioni è stata alzata al 60% (anziché il 10% previsto in precedenza).

Rispetto alle convenzioni di cui all’art. 14 D.Lgs 276/2003, è ora previsto che le cooperative e gli enti del Terzo settore possano realizzare la commessa affidata mettendo uno o più lavoratori a disposizione di altri soggetti. In sostanza, viene riconosciuta la possibilità di ricorrere all’istituto del distacco, individuando all’interno della convenzione l’interesse del distaccante.

Ulteriori novità introdotte dalla Legge 106/2025 (riguardo il lavoro dei lavoratori disabili

L’inserimento al lavoro dei soggetti affetti da disabilità è stato ulteriormente attenzionato dalla Legge 106/2025, destinata ad affiancare la Legge 104/1992.

La nuova norma introduce, dal 2026, la possibilità, per i lavoratori con invalidità superiore al 74% o per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, di:

  • usufruire di un permesso retribuito, ulteriore a quelli già previsti, di 10 ore annue, dedicato allo svolgimento di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici;
  • usufruire di un congedo straordinario, non retribuito, della durata massima di 24 mesi (l’obiettivo è di evitare il decorso del periodo di comporto e di conservare il posto di lavoro);
  • accedere con priorità allo smartworking.

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