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Coronavirus: responsabilità penale del datore di lavoro e della società in caso di contagio da covid-19

In caso di contagio da COVID-19 (“Coronavirus”) di un dipendente di una società vi è una astratta possibilità per il datore di lavoro della società di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.

In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto (i) nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – e (ii) a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:

      1. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;
      2. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
      3. adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
      4. informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione; 
      5. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.

La colpa specifica potrebbe essere individuata anche in caso di omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08), o in relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D. Lgs. 81/08) e, in particolare, della valutazione del rischio biologico (art. 271 D. Lgs. 81/08).

Nondimeno, poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire i rischi interferenziali (art. 26 D. Lgs. 81/08), la colpa specifica potrebbe essere ravvisata nelle ipotesi in cui non introduca misure di prevenzione volte a regolare e disciplinare l’accesso da parte dei terzi (es. fornitori, appaltatori) ai luoghi di lavoro. A tal proposito ci si chiede se il datore di lavoro committente debba verificare che la ditta appaltatrice abbia a sua volta adottato un sistema di misure a prevenzione del rischio da contagio dei propri lavoratori. La risposta non può che essere positiva con la conseguenza che il datore di lavoro dovrà adottare ulteriori misure nei confronti dei soggetti terzi, quali la richiesta di autocertificare l’adozione di misure di prevenzione o la stretta regolamentazione degli accessi presso i siti della società.

Si precisa che la violazione delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 sopracitate integra di per sé – ovvero a prescindere dalle lesioni o dalla morte del lavoratore – delle fattispecie contravvenzionali punite con la pena dell’arresto o dell’ammenda. Tali ipotesi di reato sono estinguibili mediante oblazione in sede amministrativa con il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo della ammenda (D. Lgs. 758/94) o dinanzi al Giudice Penale con il pagamento una sanzione pecuniaria pari ad un terzo (art. 162 c.p.), o alla metà (art. 162 bis c.p.), del massimo della pena prevista per la singola violazione.

Inoltre, poiché in astratto i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, potrebbe essere contestata alla Società la responsabilità amministrativa degli enti in relazione all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001 con la possibilità di applicare all’ente, in caso di condanna, sanzioni (i) pecuniarie che, in caso di omicidio colposo, possono arrivare fino a 1,5 milioni di Euro e (ii) interdittive (es. interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione/revoca autorizzazioni, esclusione agevolazioni ecc.).

Per ritenere sussistente la responsabilità amministrativa dell’ente, dovrebbe essere provato naturalmente che i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Tale presupposto potrebbe essere ritenuto sussistente nell’ipotesi in cui la società abbia omesso di adottare le misure di prevenzione del contagio allo scopo di risparmiare sui costi per l’adeguamento delle misure di prevenzione o per incrementare la produttività, a scapito della salute dei lavoratori. 

In tale contesto, più che un aggiornamento del Modello ex D. Lgs. 231/2001 è fondamentale che l’Organismo di Vigilanza eserciti il proprio dovere di vigilanza rafforzando il sistema dei flussi informativi in essere e verificando quali attività siano state realizzate dalla società per prevenire i rischi di contagio dei lavoratori.

Potrebbe risultare certamente utile a questo scopo richiedere alle funzioni interne competenti (es. RSPP, Legal, Compliance) di fornire tutte le informazioni più opportune volte a verificare:

  • se la società abbia messo a disposizione un budget per far fronte all’emergenza;
  • se la società abbia valutato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mediante l’integrazione dei rischi inerenti gli agenti biologici anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio. Ciò dovrà avvenire con la collaborazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e delle altre figure coinvolte;
  • quali misure preventive siano state adottate allo scopo di aumentare il livello di sicurezza all’interno della sede e degli stabilimenti della Società e contenere il rischio di contagio. Ad esempio, potrebbe essere utile ricostruire se i lavoratori siano stati dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali guanti e mascherine certificate per casi specifici;
  • se siano state predisposte e diffuse procedure di gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
  • se siano state favorite e promosse il più possibile – compatibilmente con l’attività svolta – soluzioni di smart working e se sia stato imposto ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l’accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale;
  • se sia stato imposto ai lavoratori l’obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
  • se siano state rafforzate le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti;
  • se e quali informazioni siano state diffuse a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
  • se sia stato effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.

In una situazione in continua evoluzione come quella attuale, poiché le misure adottate devono essere aggiornate con estrema rapidità, anche in relazione alle indicazioni fornite di volta in volta dalle Autorità sanitarie, deve essere raccomandato un flusso informativo all’OdV costante e tempestivo, di cui è bene tenere traccia nei verbali dell’Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle misure preventive consigliate, si rimanda al memorandum del 10 marzo u.s., dove vengono dettagliati gli accorgimenti consigliati, le misure da adottare anche al fine di limitare gli accessi presso le sedi della società e le nuove modalità di svolgimento ed esecuzione del rapporto di lavoro.

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