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Il decreto legge n. 161/2019 modifica la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Il 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 161/2019 (in allegato), recante Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Le nuove disposizioni saranno applicabili unicamente ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020, come previsto espressamente dall’art. 1 del D.L. n. 161/2019, e di fatto completano l’opera di riordino della materia già avviata dalla Legge delega n. 103/2017 nonché dal Decreto Legislativo n. 216/2017.

Tra i profili di maggior rilievo si segnalano:

  • l’estensione dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni ai delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni commessi dagli incaricati di pubblico servizio e non soltanto dai pubblici ufficiali (modifica dell’art. 266 co. 2-bis c.p.p.);

 

  • l’introduzione della possibilità, nei casi di urgenza, di utilizzare i captatori informatici su dispositivi elettronici portatili (cd. trojan) anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e non più soltanto per i più gravi delitti di cui al catalogo contenuto nell’art. 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (modifica dell’art. 267 co. 2-bis c.p.p.) nonché della possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni operate tramite captatori informatici per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se si tratta di processi relativi a delitti contro la pubblica amministrazione o altri gravi delitti indicati dall’art. 266 co. 2 bis c.p.p. (modifica dell’art. 270 co. 1-bis c.p.p.);

 

  • l’istituzione di un apposito archivio, “sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica”, per la conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni fino alla sentenza definitiva, il cui accesso sarà consentito anche ai difensori degli imputati e al Giudice per le Indagini preliminari (modifica dell’art. 269 co. 1 c.p.p).

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