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Il doppio binario sanzionatorio è compatibile con i principi della Convenzione Edu

La Cassazione (n. 6993/2018) conferma la compatibilità del doppio binario sanzionatorio con i principi espressi dalla Corte Edu e, in particolare, con la decisione della Grande Camera del 15.11.2016 (A. e B. c. Norvegia) che è intervenuta ridefinendo in maniera restrittiva i principi enunciati dalla nota sentenza Grande Stevens.

La Cassazione afferma che l’art. 4 prot. 7 CEDU non esclude lo svolgimento parallelo di due procedimenti (quello penale e quello tributario connesso alla medesima fattispecie) purché essi appaiano connessi dal punto di vista sostanziale e cronologico e purché vi siano nell’ordinamento interno meccanismi che assicurino risposte sanzionatorie proporzionate e prevedibili. Nel caso in esame, tali requisiti erano soddisfatti dal fatto che gli avvisi di accertamento erano stati notificati all’imputato pochi mesi prima della condanna di primo grado per l’emissione e l’utilizzo di fatture false, sicché, secondo la Corte, vi era stata contemporaneità dell’irrogazione delle due sanzioni.  

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