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Irrilevanza penale del transfer pricing

Il Tribunale di Monza, con sentenza depositata il 31 gennaio 2017, ha assolto il legale rappresentante di una multinazionale, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Le operazioni di transfer pricing, infatti, sono prive di rilevanza penale trattandosi di operazioni di natura valutativa e specificando l’art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 74/2000 (“Dichiarazione infedele”) che non si deve tenere conto di errate valutazioni in materia fiscale.

 

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