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Mancato sdoganamento e irrilevanza penale di una importanza illecita

La sentenza del Tribunale di Milano, depositata lo scorso 6 marzo ed ormai passata in giudicato, ha statuito che l’immissione sul mercato di sostanze non conformi alle condizioni previste dall’allegato XVII del regolamento c.d.  REACH è punita solo qualora si sia completata la procedura di sdoganamento. Qualora invece, anche a causa di controlli e del conseguente sequestro della merce non rispondente ai parametri previsti, la merce non esca dallo spazio doganale e pertanto non entri nella disponibilità concreta dell’importatore, lo stesso dovrà essere assolto dal reato previsto dall’art. 16 dlgs 133/2009 perché il fatto non sussiste (nella specie non si era verificato alcuno stoccaggio in magazzino né alcuna vendita della colla contenente cloroformio in eccesso, ma la merce era stata rispedita al mittente, dopo il sequestro e su autorizzazione del Pubblico Ministero).    

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