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Peculato dell’albergatore per le condotte tenute prima del Decreto Rilancio

Con la sentenza n. 18105/21 depositata il 10.05.2021, la Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza del reato di peculato – ha consolidato la tesi secondo cui sono tuttora punibili le condotte di omesso versamento dell’imposta di soggiorno realizzate dai gestori di strutture alberghiere prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del cd. “Decreto Rilancio” (d.l. n. 34/2020).

La vicenda riguarda il mancato versamento nei termini delle somme (circa 10.000 euro) che l’imputato, in qualità di Legale Rappresentante di una struttura alberghiera di Torino, aveva riscosso dai clienti, per conto del Comune, a titolo di imposta di soggiorno.

La Cassazione ha avuto così la possibilità di chiarire due ordini di problemi sul punto: per un verso, la sussistenza degli estremi del delitto di peculato, per l’altro, le questioni in tema di successioni di leggi nel tempo.

La Corte dei Conti aveva espressamente riconosciuto la natura di agente contabile dell’albergatore per il solo fatto del maneggio di denaro pubblico, e ciò trova fondamento nell’incarico di riscossione dai cliente dell’imposta di soggiorno conferito dai regolamenti locali idonei ad instaurare un vero e proprio rapporto di servizio tra albergatore e Comune.

In ottica penalistica, l’agente contabile è indubbiamente equiparabile all’incaricato di pubblico servizio; la condotta tipica, ovverosia l’omesso versamento della somma, costituisce mero inadempimento dell’obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, la cui disponibilità risiede nell’albergatore per ragioni di servizio. Pertanto, alla scadenza del termine periodico previsto (di regola trimestrale), l’omesso versamento integra gli estremi della condotta appropriativa richiesta dal peculato.

Tuttavia, tale ricostruzione non può essere ritenuta applicabile ai fatti commessi dopo il 19 maggio 2020, data in cui sono entrate in vigore le modifiche operate sull’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 dal Decreto Rilancio. La norma – in relazione all’imposta di soggiorno – attribuisce ora all’albergatore, la qualifica di responsabile del pagamento, in solido con il cliente. A ciò si aggiunge la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria volta a punire le condotte di omesso versamento.

In buona sostanza, la titolarità passiva dell’obbligazione tributaria fa venire meno il ruolo di agente contabile, ritenuto quale presupposto per la configurabilità del delitto di peculato. Ma, la questione problematica del Decreto Rilancio ha riguardato la sua possibile efficacia retroattiva e, in particolare, la sua idoneità a destinare anche i fatti anteriori alla irrilevanza penale.

Si è da subito diffuso un orientamento per cui tali fatti, se commessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, sarebbero estranei all’area di operatività della fattispecie penale di cui all’art. 314 c.p. e, pertanto, in forza del principio di retroattività favorevole, la nuova valutazione operata dal legislatore dovrebbe estendersi anche alle condotte pregresse, imponendo di fatti al giudice di revocare le condanne definitive per peculato e di prosciogliere l’imputato nei procedimenti ancora in corso.

La Cassazione, con tale pronuncia, ha invece mantenuta ferma la punibilità dei fatti commessi fino all’entrata in vigore del Decreto Rilancio sul presupposto che «per un verso, l’ambito di applicazione della fattispecie di peculato ricomprende in sé fatti commessi dall’albergatore allorquando, sulla base della disciplina extrapenale vigente al tempo del fatto, egli poteva definirsi un incaricato di pubblico servizio, per altro verso la sfera applicativa del nuovo illecito amministrativo copre e sanziona i fatti commessi oggi dal gestore di una struttura alberghiera, in quanto non più incaricato di pubblico servizio, bensì titolare di un obbligo tributario».

In conclusione, la Corte ha quindi riconosciuto la configurabilità del peculato nell’omesso versamento posto in essere dall’albergatore che al tempo del fatto, secondo la disciplina extrapenale vigente, rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio, esercitando funzioni di agente contabile per conto del Comune.

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