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Responsabile il datore di lavoro in caso di mancata sostituzione del capocantiere assente

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 51530/2018 ha affermato che il legale rappresentante di una società ha l’onere di accertarsi della presenza, presso i cantieri, del capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Pertanto, il legale rappresentante risponde per l’infortunio occorso ad un lavoratore presso un cantiere qualora non provveda tempestivamente alla sostituzione del capocantiere assente, non potendo egli invocare l’inconsapevolezza di tale assenza. 

Nel caso di specie, il capocantiere e responsabile della sicurezza, assente da giorni, non era stato sostituito dal datore di lavoro, anch’egli mai presente in cantiere, e gli aspetti relativi alla sicurezza erano del tutto trascurati tanto che gli operai presenti sul luogo si “auto-organizzavano” violando le misure di sicurezza obbligatorie.

 

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