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Il Garante Privacy fa chiarezza sulla videosorveglianza: le nuove FAQ

Lo scorso 5 dicembre il Garante Privacy ha pubblicato alcune FAQ relative alla videosorveglianza, precisando quando, come e in quali limiti le imprese nonché gli enti pubblici possano legittimamente installare telecamere, nel rispetto della privacy.

Tali FAQ tengono ovviamente conto delle Linee Guida n. 3/2019 dell’European Data Protection Board, adottate il 29 gennaio 2020, in particolare richiamando l’esempio di cartellonistica da utilizzare per informare tutti i soggetti della presenza di telecamere, nuovo rispetto al passato dal momento che contiene anche un modello di informativa semplificata.

Innanzitutto, il Garante precisa come, al di là della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’installazione di telecamere debba avvenire anche nel rispetto di altre disposizioni normative, quali ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

In generale, l’attività di videosorveglianza deve essere effettuata tenendo sempre conto del principio di minimizzazione. Di seguito, poi, i punti salienti delle nuove FAQ, da tenere a mente prima di decidere di installare un impianto di videosorveglianza.

  • Non è prevista un’autorizzazione da parte del Garante per l’installazione di telecamere, anche alla luce del principio di accountability stabilito dal GDPR.
  • Obbligo di rendere un’informativa ai soggetti che transitano in zone videosorvegliate, prima che accedano a dette zone. Può essere sufficiente un’informativa breve, contenuta nel nuovo modello di cartellonistica da esporre, che però rinvii sempre all’informativa completa.
  • Sui tempi di conservazione, il Garante ribadisce che spetta al titolare del trattamento individuarli e stabilirli, tenendo conto delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Sono ovviamente fatte salve disposizione di legge, che prevedano espressamente periodi di conservazione specifici (ad esempio il D.L. 11/2009 nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana). Allo stesso tempo, il titolare, in casi eccezionali, potrà valutare il prolungamento dei tempi di conservazione, ad esempio, per dare seguito ad una richiesta dell’autorità giudiziaria.
  • È necessaria una valutazione d’impatto preventiva solo in determinate ipotesi, ad esempio in caso di uso di sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nonché in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
  • Per le telecamere installate sui luoghi di lavoro, il Garante ricorda la necessità di verificare il rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, all’art. 4.
  • Nel caso di videosorveglianza privata, è ribadita la necessità di limitare l’angolo visuale delle telecamere, per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
  • D’altra parte, per la videosorveglianza condominiale sarà necessario che l’installazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).
  • Nel caso di installazione di sistemi di videosorveglianza volti ad analizzare specificatamente categorie particolari dei dati personali, al di là del principio di minimizzazione, il titolare dovrà verificare che sia applicabile una delle basi giuridiche individuate dall’art. 9 GDPR.
  • È infine esclusa l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in determinate ipotesi, quali ad esempio le riprese ad alta quota, telecamere false o spente (fermi i limiti dettati, ad esempio, dallo Statuto dei Lavoratori).

 

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