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Geolocalizzazione dei lavoratori: il Garante Privacy dice “no” al trattamento costante e continuativo

Con Provvedimento n. 247/2017, il Garante Privacy si è pronunciato in relazione al trattamento, da parte di una società fornitrice di servizi di igiene urbana, dei dati relativi alla localizzazione geografica dei propri dispositivi mobili e dei propri lavoratori.

Con tale pronuncia – nata da una richiesta di verifica preliminare presentata dalla società Anconambiente S.p.A. relativa ad un sistema Gps installato su automezzi e apparati mobili in dotazione ai dipendenti – il Garante Privacy ha, da un lato, ammesso il trattamento dei dati relativi alla ubicazione dei lavoratori, in quanto basato su un legittimo interesse della Anconambiente S.p.A. e consistente nel perseguimento di esigenze organizzative e produttive (rectius, ottimizzazione dell’impiego delle risorse), di sicurezza del lavoro (rectius, tutela del personale impiegato in zone del territorio altamente “pericolose”) e di tutela del patrimonio aziendale (rectius, prevenzione di furti ai mezzi) e, dall’altro, precisato che lo stesso, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento, non possa esplicarsi in una rilevazione in tempo reale (rectius, costante e continuativa) dei dati di localizzazione dei dispositivi mobili – e quindi dei lavoratori – addetti al servizio di raccolta rifiuti, dovendo, invece, consistere in una rilevazione “ad eventi”, volta a geolocalizzare il dispositivo mobile solo nel momento in cui lo stesso raggiunge un punto (di raccolta rifiuti) precedentemente georeferenziato.

Il Garante Privacy, inoltre, ha precisato che i dati raccolti dal sistema di geolocalizzazione (codice del dispositivo e posizione geografica) non sono dati “anonimi” in quanto, se incrociati a quelli degli operatori (nome operatore e turno assegnato) presenti nel sistema di predisposizione dei turni, permettono di definire l’identità e la posizione del dipendente cui è stato assegnato uno specifico dispositivo.

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