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In vigore la Legge anti-telemarketing

Il 4 febbraio 2018 è entrata in vigore la Legge 11 gennaio 2018 n. 5, “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, meglio nota come “legge anti-telemarketing”.

Tale normativa, approvata definitivamente in commissione Trasporti del Senato lo scorso 22 dicembre 2017, introduce alcune significative novità nel panorama legislativo in materia di telemarketing, prime, fra tutte, l’obbligo di rendere conoscibile la natura commerciale delle telefonate provenienti dai call center e la possibilità di iscrivere al registro delle opposizioni anche le numerazioni fuori elenco, comprese quelle di telefonia mobile.

Una vera rivoluzione nel settore, tant’è che diversi esponenti della filiera hanno manifestato perplessità al riguardo, paventando un affossamento del marketing diretto italiano, non solo in ambito commerciale, ma anche per il no profit e le raccolte fondi, senza dimenticare le possibili incongruenze di tale nuova legge con il dettato normativo del GDPR.

La Legge n. 5/2018 prevede numerose, rilevanti innovazioni: esaminiamole sinteticamente qui di seguito. 

  1. La possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni – gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni – è ampliata a tutti, anche per i numeri di cellulare, e anche in caso di telefoni fissi non iscritti negli elenchi telefonici di abbonati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. Tale precisazione assume notevole importanza, dal momento che, prima dell’entrata in vigore della Legge in esame, tale possibilità era prevista solo per gli utenti registrati negli elenchi pubblici;
  2. con l’iscrizione al registro, si intendono revocati tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza, fatti salvi solamente i “i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”. In virtù di tale disposizione, pertanto, sebbene vi sia ancora qualche dubbio in merito alla sua corretta interpretazione, sarà possibile, per gli utenti, indicare specifiche deroghe al regime di opposizione generale in favore di determinati titolari/operatori commerciali;
  3. viene abolita, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento, la diffusione di dati personali degli iscritti al registro delle opposizioni: in buona sostanza, ogni attività di list brokering sarà severamente vietata, pena l’irrogazione di sanzioni, fino alla sospensione e alla revoca della licenza per gli operatori. A tal riguardo, il Legislatore prevede altresì la responsabilità in solido per il titolare del trattamento e la società di call center incaricata di effettuare le chiamate;
  4. è previsto l’obbligo, per gli operatori che utilizzano i sistemi di vendita e pubblicità telefonica, di consultare mensilmente e, comunque, prima di intraprendere ogni campagna promozionale, il registro delle opposizioni, nonché di provvedere regolarmente all’aggiornamento delle proprie liste;
  5. è introdotto il divieto di utilizzare “compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati. Sebbene il legislatore non chiarisca cosa intenda con tale espressione, la stessa sembra ragionevolmente riferirsi ai cosiddetti “dialer”, vale a dire quei dispositivi che compongono numerazioni “inventate” sulla base di algoritmi di combinazione numerica;
  6. entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge in analisi, il Legislatore prevede l’individuazione, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di due codici o prefissi specifici, per identificare in modo in equivocabile (i) le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche e (ii) le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali. Attraverso tale innovazione, di fatto, chiunque, ancorché non iscritto al registro delle opposizioni, potrà riconoscere la natura commerciale delle telefonate;
  7. in alternativa al prefisso unico, il Legislatore prevede la possibilità, per gli operatori commerciali, di presentare l’identità della linea a cui possono essere contattati. In questo modo, chi riceve la chiamata, qualora non iscritto al registro della Fondazione Bordoni, potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di recesso ricontattando il numero chiamante.

 

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