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La figlia minore va collocata presso il padre se la madre è più permissiva e distante emotivamente

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30191/2019, rigetta il ricorso della madre contro la decisione che affida ai servizi sociali del Comune la figlia, collocandola presso il padre.

Secondo la Suprema Corte, il Giudice deve sempre valutare il best interest del minore, che nel corso della crisi coniugale è già gravemente minato dalla conflittualità tra i genitori. 

Pertanto, è corretto privilegiare il collocamento presso il padre se è in grado di dare maggiori garanzie di stabilità alla figlia.

 

La Corte richiama e condivide il precedente giurisprudenziale, Cass. n. 18817 del 23.9.2015, secondo cui: ‘l’individuazione del genitore collocatario deve aver luogo sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal fallimento dell’unione, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la collocazione della minore presso il padre che era in grado di fornire alla figlia un senso di sicurezza di cui non era capace la madre.

In particolare, nel corso della causa, erano emersi a favore del padre uno stile educativo più regolativo, mentre la madre era più permissiva e distante emotivamente dalla minore, nonché la presenza costante dei nonni paterni, della zia e dei cugini, tutti presenti nel medesimo contesto di vita della minore, cioè l’agriturismo gestito dal padre.

Nel precedente giurisprudenziale richiamato, la Cassazione, al contrario, aveva ritenuto preferibile il collocamento presso la madre, tenuto conto del fatto che entrambi i genitori avevano un rapporto adeguato con il minore, ma, procedendo ad una comparazione tra le caratteristiche del nuovo nucleo familiare della madre, costituito da altri due figli in età ormai adulta, e quelle della famiglia del padre, in attesa della nascita di un altro figlio, aveva attribuito una portata decisiva alle maggiori attenzioni di cui il minore avrebbe potuto costituire oggetto nel primo ambiente, in un momento particolarmente delicato per il suo sviluppo, quale è quello dell’avvio alla scolarizzazione.

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