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Nessun addebito della separazione se il tradimento è stato accettato dalla moglie per anni

Il Tribunale di Pesaro ha respinto la richiesta di addebito della separazione al marito ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell’esistenza di plurime e pubbliche relazioni extraconiugali e che non fosse neppure stato dimostrato che proprio tali relazioni avevano causato la fine dell’unione coniugale.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale e anche la Corte di Cassazione ha ribadito la correttezza delle precedenti decisioni (cass. civ. n. 16691 del 5.8.2020).

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave: il semplice tradimento, di per sé, è sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, quindi, giustifica l’addebito della separazione al coniuge che si è reso responsabile della condotta contraria ai doveri del matrimonio (cass. civ. n. 21245 del 14.10.2010).

Se da un lato chi richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio sia che tali condotte hanno causato la crisi coniugale (cass. civ., n. 14840 del 27.6.2006; cass. civ. n. 12383 del 11.6.2005), d’altro canto si presume che l’infedeltà, una volta dimostrata, sia di per sé motivo di rottura della coppia, senza dover fornire ulteriori prove.

Tuttavia, vi sono casi in cui sebbene un coniuge abbia tenuto una condotta fedifraga, tale comportamento non conduce all’addebito.

E’ proprio quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti: ‘la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.’

Nel caso al vaglio della Suprema Corte, era stato rilevato che la mancanza di precisi riferimenti temporali non permetteva di capire se l’infedeltà potesse realmente aver causato la crisi coniugale. Non solo: per stessa ammissione della moglie, la condotta fedifraga del marito risaliva comunque a 15 anni prima e per tutto questo tempo moglie e marito avevano continuato a vivere insieme. Pertanto, anche a voler ritenere che la relazione extraconiugale sia effettivamente esistita, secondo la Corte la risalenza nel tempo e la successiva convivenza protrattasi nel tempo inducono ad escludere che il tradimento possa essere stata la causa della separazione della coppia. La convivenza successiva al tradimento e prolungata negli anni rappresenta, di fatto, una accettazione di quanto accaduto.

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