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Separazione: il diritto di accedere ai documenti fiscali del coniuge

In pendenza del giudizio di separazione dalla moglie, il marito domandava all’Agenzia delle Entrate di avere copia della documentazione relativa alla moglie e, in particolare, copia di:

  • dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
  • eventuali contratti di locazione a terzi delle proprietà immobiliari riconducibili alla moglie;
  • eventuali comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate relative a rapporti continuativi, operazioni di natura finanziaria e rapporti di qualsiasi genere riconducibili alla moglie;
  • tutta l’ulteriore documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riconducibile alla moglie.

L’Agenzia delle Entrate nulla riscontrava, pertanto, il marito proponeva ricorso per ottenere la condanna dell’Amministrazione ad adempiere.

Secondo il TAR Campania, che si è pronunciato con la sentenza n. 5763/2018, occorre riferirsi alle norme dettate dalla legge 241/1990 e, in particolare, all’art. 24, comma VII, secondo il quale: ‘Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.’

Il marito ricorrente aveva chiaramente esposto di avere in corso un giudizio di separazione e di avere interesse a conoscere i dati della moglie. Quindi, non vi è dubbio sulla sussistenza di un ‘interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso’, che l’art. 22 della medesima legge prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda.

Il TAR ha precisato anche che non occorre una specifica autorizzazione del Giudice della separazione per ottenere l’accesso alla documentazione del coniuge contenuta nell’Archivio dei rapporti finanziari poiché il diritto di accesso e l’esercizio dei poteri istruttori del Giudice, previsti ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sono del tutto indipendenti tra di loro.

Da un lato, infatti, il Giudice della separazione può esercitare un proprio potere di accesso ai dati della Pubblica Amministrazione, dall’altro, il privato conserva in via autonoma la possibilità di ottenere quegli stessi dati direttamente dall’Amministrazione.

In conclusione: ‘deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso ai documenti in questione relativi al coniuge detenuti dall’Agenzia delle entrate e ricavabili dall’Archivio dei rapporti finanziari; l’Agenzia delle entrate avrà poi cura di oscurare i dati personali di altri soggetti (diversi dalla moglie) che dovessero comparire nella documentazione richiesta’.

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