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La Commissione Rordorf ha chiuso i lavori per la riforma delle procedure concorsuali

In data 29 Dicembre 2015, la Commissione (presieduta da Renato Rordorf), istituita al fine di elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali, ha completato i propri lavori, trasmettendo al Governo uno schema di legge delega, accompagnato da una Relazione esplicativa, in cui si delineano i contorni di una proposta di riforma organica  delle procedure concorsuali.

Le proposte della Commissione sono provvisorie e destinate ad essere elaborate. Lo scopo della riforma, ad ogni modo, è quello di giungere all’abrogazione della legge fallimentare vigente (R.D. 267 del 16 marzo 1942) e della copiosa normativa successivamente emanata in tema di crisi d’impresa, nell’ottica di una gestione unitaria del fenomeno dell’insolvenza.

Le principali proposte possono essere così brevemente riassunte:

  • sostituzione del termine “fallimento”, con il termine “liquidazione giudiziale”, in conformità alla tendenza manifestatasi nell’ambito dei principali Paesi di civil law,  al fine di eliminare la connotazione negativa che tale fenomeno tende ad assumere. Secondo il progetto della Commissione, peraltro, tale liquidazione giudiziale dovrebbe consistere in una procedura più snella rispetto al fallimento, pur senza stravolgerne i caratteri fondamentali. Le novità che si vorrebbero introdurre riguardano, tra le altre:
  • – la fase di liquidazione dell’attivo tramite procedure volte a consentire, con l’ausilio delle moderne tecnologie telematiche, migliori prospettive di soddisfazione delle ragioni dei creditori;- i poteri del curatore, destinati ad essere ampliati;- l’istituto dell’attuale concordato fallimentare, destinato ad essere incentivato ove il debitore non abbia fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo e apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo;

  • la fase di liquidazione dell’attivo tramite procedure volte a consentire, con l’ausilio delle moderne tecnologie telematiche, migliori prospettive di soddisfazione delle ragioni dei creditori;
  • i poteri del curatore, destinati ad essere ampliati;
  • l’istituto dell’attuale concordato fallimentare, destinato ad essere incentivato ove il debitore non abbia fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo e apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo;
  • modifiche alle ordinarie norme di competenza dell’autorità giudiziaria, tenuto conto dell’evidente necessità di specializzazione dei magistrati dedicati, con assegnazione delle procedure d’insolvenza di maggiore rilevanza in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa e la ripartizione delle rimanenti procedure tra un numero ridotto di Tribunali, in possesso di un adeguato organico. Conseguentemente, solo le procedure di sovraindebitamento rimarrebbero di competenza del tribunale individuato secondo le regole ordinarie;
  • semplificazione delle regole processuali tramite la creazione di unico procedimento per l’accertamento giudiziale della crisi (intesa come pericolo di futura insolvenza) e dello stato di insolvenza dell’impresa;
  • introduzione ed incentivazione di una fase preventiva ed extragiudiziale di allerta – la cui gestione viene prospettata in capo ad un’apposita sezione degli Organismi di composizione della crisi, già oggi contemplati dalla normativa in materia di sovraindebitamento – finalizzata all’adozione di misure di riorganizzazione ed all’eventuale composizione negoziale assistita della crisi in sede stragiudiziale, al fine di pervenire ad una precoce ristrutturazione di imprese sane in difficoltà e di evitare la degenerazione della crisi in stato d’insolvenza;
  • con riferimento all’istituto del concordato preventivo, la Commissione ha ribadito il favore per il cd. concordato in continuità, mantenendo, in ogni caso, la possibilità di ricorrere al concordato liquidatorio qualora gli apporti di terzi consentano di soddisfare le ragioni dei creditori in misura maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • possibilità per i terzi di domandare l’ammissione alla procedura di concordato non solo tramite proposte concorrenti, ma tramite proposizione della stessa domanda di concordato;
  • modifica della disciplina dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione. A titolo esemplificativo, si segnala la proposta di eliminazione della soglia del 60% dei crediti di cui all’art. 182bis L.F., purché sia attestata l’idoneità dell’accordo alla soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori estranei;
  • incentivazione dell’esdebitazione, ad esempio consentendone l’operatività di diritto nei casi di insolvenze di portata limitata;
  • riordino della disciplina del sovraindebitamento e armonizzazione con le altre discipline dell’insolvenza;
  • limitazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa a casi eccezionali, in cui la necessità di liquidare la società discenda, più che dallo stato di insolvenza, da procedimenti amministrativi volti a sanzionare gravi irregolarità nella gestione della medesima;
  • contenimento degli oneri di prededuzione;
  • riduzione del numero dei privilegi ed introduzione dell’istituto della garanzia mobiliare non possessoria;
  • maggiore specificità della disciplina delle procedure concorsuali in casi di gruppi di società, colmandone gli attuali vuoti normativi;
  • riordino della disciplina dell’amministrazione straordinaria, con particolare focus in ordine alle finalità conservative del patrimonio produttivo, riservata ad imprese riferibili come “strategiche” sugli assetti economici ed occupazionali di intere aree.

 

Si attendono, pertanto, gli ulteriori sviluppi dell’iter legislativo dello schema di legge delega appena esposto.

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