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Sempre prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale

La Suprema Corte, con ordinanza n. 12017 del 16.5.2018, ha definitivamente confermato l’orientamento secondo il quale i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale (nella fattispecie, per la redazione della relazione ex art. 161, c. 3 L.F.) sono riconosciuti in prededuzione proprio per la loro intrinseca strumentalità alla procedura, a tal fine non rilevando in alcun modo la concreta utilità che ne possa derivare per la massa dei creditori.

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