Retroattività della Tabella Unica Nazionale: in attesa di un chiarimento dalla Corte di cassazione

La nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) promette di uniformare i risarcimenti per danno biologico da incidenti stradali e eventi clinici, ma permangono dubbi per i sinistri precedenti al 5 marzo 2025. La Cassazione e il Tribunale di Milano hanno aperto la strada a chiarimenti decisivi: la prossima pronuncia potrebbe finalmente stabilire regole chiare e uniformi, riducendo le differenze tra le tabelle tradizionali e offrendo maggiore certezza anche fuori dal tribunale.
Nel febbraio di quest’anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (c.d. TUN). L’obiettivo dichiarato della norma è uniformare i criteri di risarcimento del danno biologico macropermanente derivante da sinistri stradali e da eventi clinici, verificatisi a partire dalla data di attuazione del suddetto Decreto, superando le disparità liquidative sviluppatesi nella prassi giurisprudenziale.
I sistemi tabellari finora in uso – almeno per quanto concerne la determinazione dei risarcimenti derivanti R.C.A. o da responsabilità medica – è, dunque destinato ad essere sostituito dalla TUN per i sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025 e rientranti nelle materie suindicate.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, ha affermato – con un’ordinanza molto discussa – che nulla osta all’utilizzo indiretto della TUN come parametro equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c., al fine di favorire l’uniformità dei risarcimenti, ridimensionando il valore (para)normativo delle tabelle milanesi.
Il principio espresso dalla Corte – sebbene formulato obiter dictum, e quindi non riferito direttamente al caso deciso – sembrerebbe comunque aprire uno spiraglio verso un’auspicata uniformazione dei criteri risarcitori anche se pone non pochi dubbi interpretativi nell’applicazione dei criteri risarcitori.
La questione infatti non è marginale: lo stesso danno biologico, se calcolato secondo le tabelle di Milano, può produrre risultati sensibilmente diversi rispetto a quelli determinati sulla base della TUN.
In questo momento di incertezza interpretativa, il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. del 18 luglio 2025, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per chiarire l’applicabilità, o meno, della TUN a un sinistro avvenuto prima del 5 marzo 2025 e in caso negativo se, con adeguata motivazione, il Giudice sia libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN o la Tabella in base alle peculiarità della fattispecie concreta.
Il 17 settembre 2025, il Presidente della Suprema Corte, ravvisando la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rinvio, ha assegnato la questione alla Terza Sezione Civile per l’enunciazione del principio di diritto sul quesito sopra illustrato.
Rimaniamo dunque in attesa di una pronuncia decisiva per chiarire l’ambito di applicazione della Tabella Unica Nazionale e il suo rapporto con le tabelle attualmente in uso, che auspicabilmente dovrà offrire un orientamento univoco che possa assicurare coerenza nei risarcimenti, anche in fase stragiudiziale.
