Revisione del Regolamento (CE) n. 261/2004: overbooking, ritardi e cancellazioni tra tutela dei passeggeri e sostenibili...

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 costituisce il pilastro della tutela del passeggero aereo europeo: stabilisce diritti in caso di ritardo, cancellazione e negato imbarco, prevedendo compensazioni forfettarie parametrate alla distanza del volo. La revisione di queste norme è oggi al centro di un acceso confronto istituzionale tra Consiglio e Parlamento europeo, a testimonianza della sua complessità e della rilevanza per l’intero settore del trasporto aereo.
Il quadro normativo vigente: Regolamento (CE) n. 261/2004 – In caso di negato imbarco o cancellazione, il passeggero ha diritto a una compensazione forfettaria che varia da 250 a 600 euro, in base alla distanza del volo. In caso di ritardo, secondo il Regolamento, sorgono obblighi di assistenza a terra al superamento di determinate soglie orarie.
In merito alla compensazione per ritardo prolungato, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha colmato un’originaria lacuna del Regolamento, riconoscendo che i passeggeri che giungono a destinazione con un ritardo di almeno tre ore versano in una situazione equivalente a quella dei passeggeri di voli cancellati e hanno pertanto diritto alla compensazione forfettaria di cui all’art. 7 del Regolamento.
Genesi ed evoluzione della proposta di revisione: 2013 – 2025 – Nel marzo 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 261/2004, con il duplice obiettivo di colmare le criticità emerse in oltre un decennio di applicazione e di riequilibrare il rapporto tra le esigenze di tutela dei passeggeri e la sostenibilità economica degli operatori del settore. La proposta è rimasta a lungo in una situazione di stallo, fino alla ripresa dei lavori avviata nel 2025, che ha impresso una significativa accelerazione al negoziato.
Tra le modifiche di maggiore rilievo figura la ridefinizione delle soglie temporali che determinano il diritto alla compensazione pecuniaria. In particolare, si prevede una soglia di quattro ore per i viaggi inferiori a 3.500 km e di sei ore per quelli superiori a tale distanza, secondo una logica che tiene conto delle differenze nei vincoli operativi, nell’esperienza dei passeggeri e nelle condizioni di concorrenza. È prevista inoltre una soglia ridotta di tre ore, pensata per i viaggi di breve durata effettuati per motivi personali o professionali. Gli importi della compensazione pecuniaria sono stati conseguentemente aggiornati a 300 euro per i viaggi inferiori a 3.500 km e a 500 euro per i viaggi superiori a tale distanza.
In caso di cancellazione del volo, si prevede che i passeggeri informati con un preavviso inferiore a 14 giorni rispetto alla partenza abbiano diritto alla compensazione pecuniaria, da richiedere mediante appositi moduli precompilati, che le compagnie aeree sono tenute a mettere a disposizione. A differenza del regime vigente — che lascia al vettore la possibilità di proporre soluzioni alternative mediante accordo volontario — la proposta di revisione vieta espressamente qualsiasi accordo sostitutivo della compensazione pecuniaria.
Anche le norme in materia di riprotezione sono state profondamente riviste: il vettore è tenuto a offrire soluzioni alternative ai propri servizi — ivi inclusi i servizi di altri vettori aerei o altri mezzi di trasporto — al fine di garantire al passeggero il raggiungimento della destinazione finale nel più breve tempo possibile. In mancanza di un’offerta entro tre ore dalla scelta di riprotezione del passeggero, quest’ultimo è legittimato a provvedere autonomamente, con diritto al rimborso fino al 400% del costo del biglietto.
Il confronto interistituzionale e il ricorso alla conciliazione – Nel gennaio 2026, il Parlamento europeo ha respinto gli emendamenti proposti dal Consiglio, rilanciando un’impostazione più favorevole ai passeggeri. In particolare, si oppone all’innalzamento delle soglie temporali e propone il mantenimento della soglia di tre ore per tutti i voli, indipendentemente dalla distanza, nonché la conservazione degli attuali importi di compensazione.
Nel marzo 2026, tuttavia, il Consiglio non ha approvato gli emendamenti del Parlamento europeo, rendendo necessario il ricorso alla procedura di conciliazione per giungere a un accordo sul testo definitivo.
Profili critici – Per i vettori regionali, l’innalzamento delle soglie rappresenta un correttivo atteso, ma non ancora sufficiente. Queste compagnie operano con flotte ridotte e limitato accesso ad aeromobili alternativi a quelli all’origine del ritardo. In aeroporti remoti, la sola diagnosi di un guasto tecnico può richiedere fino a un’ora, lasciando margini estremamente ridotti per risolvere il problema e far ripartire i passeggeri.
Quando il rischio di superare la soglia diventa concreto, la scelta economicamente ragionevole per il vettore può essere la cancellazione del volo, con rimborso del biglietto, al fine di evitare la compensazione forfettaria, che su una rotta regionale può superare di diverse volte il ricavo medio del volo stesso.
Un secondo nodo tecnico riguarda la proporzionalità tra gli importi delle compensazioni e la struttura tariffaria delle rotte servite. L’attuale compensazione forfettaria — compresa tra 250 e 600 euro — è concepita per un mercato in cui il prezzo medio dei biglietti è relativamente elevato; sulle rotte regionali, invece, le tariffe sono strutturalmente più basse. Ne consegue che la compensazione può arrivare a superare il ricavo del singolo volo. La proposta di innalzamento dell’importo minimo della compensazione accentua ulteriormente questa sproporzione, con il rischio che perda la sua funzione di tutela del passeggero e si trasformi in un fattore di rischio sistemico per la sostenibilità del vettore.
Conclusioni – La revisione del Regolamento (CE) n. 261/2004 non può limitarsi a un rafforzamento dei diritti dei passeggeri senza tenere conto degli effetti concreti sul sistema del trasporto aereo europeo. È quindi necessario che l’intervento normativo persegua un equilibrio complessivo tra la sostenibilità economica dei vettori e la qualità del servizio garantito ai passeggeri.
