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Ritardi aerei: in quali circostanze la compagnia non deve pagare il risarcimento?

Con la decisione del 21 gennaio 2026 (causa T-134/25), il Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato sui criteri di applicazione dell’art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, chiarendo quando il vettore possa andare esente dall’obbligo di compensazione pecuniaria in presenza di un ritardo prolungato (oltre le tre ore).

La controversia verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo prolungato dei voli, nonché le condizioni in cui il vettore aereo può esserne esonerato in presenza di “circostanze eccezionali”. La giurisprudenza delle corti europee ha progressivamente adottato un’interpretazione particolarmente restrittiva di tale nozione, con la conseguenza che per il vettore risulta estremamente complesso dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per sottrarsi all’obbligo di corrispondere l’indennizzo ai passeggeri.

Nel caso di specie, il vettore aereo aveva rifiutato il pagamento sostenendo che il ritardo era dovuto a decisioni di gestione del traffico aereo, adottate dai servizi di controllo a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli e a un guasto tecnico successivo. Il giudice nazionale polacco ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se e in quali casi tali decisioni possano qualificarsi come “circostanze eccezionali”. La sentenza è importante poiché la Corte si pronuncia su un punto molto controverso e, come è comprensibile, di fondamentale importanza per i vettori aerei.

La Corte ricorda anzitutto che i passeggeri di voli con ritardo pari o superiore a tre ore sono equiparati, ai fini del diritto alla compensazione, ai passeggeri di voli cancellati, e quindi legittimati a chiedere il pagamento della compensazione (o indennizzo) di natura pecuniaria. Tuttavia, il vettore è esonerato dall’obbligo di corrispondere la compensazione se dimostra che il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali, inevitabili anche adottando tutte le misure del caso. In diverse occasioni le corti europee hanno osservato che trattandosi di una deroga a un diritto dei passeggeri, tale nozione deve essere interpretata in modo restrittivo.

Secondo una giurisprudenza costante, una “circostanza eccezionale” ricorre solo quando l’evento, cumulativamente:

  1. non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo;
  2. sfugge al suo effettivo controllo.

La valutazione deve avvenire caso per caso e neppure gli esempi indicati nei considerando del Regolamento comportano automaticamente l’esonero dalla compensazione; sono più d’una, infatti, le decisioni che anche al ricorrere di tali esempi, non esonerano i vettori dall’obbligo in parola.

Applicando questi principi, la Corte esclude che qualsiasi decisione di gestione del traffico aereo costituisca automaticamente una circostanza eccezionale. Tuttavia, precisa che tali decisioni, per loro natura, non sono inerenti all’attività del vettore, poiché rientrano nella competenza delle autorità di controllo del traffico aereo. Esse possono inoltre sfuggire al controllo del vettore quando sono imposte da un terzo e il vettore non ha contribuito alla loro adozione.

In questi casi, la decisione dei controllori del traffico aereo può qualificarsi come circostanza eccezionale, indipendentemente dalla sua durata o dalle ragioni che l’hanno motivata. Non è quindi determinante la causa sottostante (ad esempio le condizioni meteorologiche), bensì il carattere esterno e vincolante della decisione stessa.

Al contrario, se il vettore ha contribuito alla decisione di gestione del traffico aereo (ad esempio, chiedendo una nuova banda oraria per proprie esigenze operative), essa non può essere considerata un evento esterno e non costituisce una circostanza eccezionale, suscettibile di esonerarlo dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria.

La Corte chiarisce inoltre che una circostanza eccezionale può rilevare anche se, da sola, non ha causato un ritardo di almeno tre ore. In presenza di più cause, il tempo di ritardo imputabile alla circostanza eccezionale deve essere detratto dal ritardo complessivo per stabilire se sussista, ancora, il diritto alla compensazione.

Infine, rispondendo alle ultime questioni, la Corte afferma che una decisione di gestione del traffico aereo può costituire una circostanza eccezionale anche se riguarda un volo precedente nella rotazione, operato con lo stesso aeromobile. Ciò è possibile a condizione che esista un nesso di causalità diretto tra tale decisione e il ritardo o la cancellazione del volo successivo. In conclusione, la Corte stabilisce che le decisioni di gestione del traffico aereo possono, ma non devono necessariamente, integrare circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento n. 261/2004: ciò dipende dal loro carattere esterno, dall’assenza di un contributo del vettore e dall’esistenza di un nesso causale diretto con il ritardo contestato.

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