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Bonus pubblicità – entro ottobre l’invio della comunicazione per accedere all’agevolazione

Ottobre 2021 è la finestra temporale per l’invio telematico della comunicazione necessaria per accedere al “bonus pubblicità” relativo alle spese effettuate nel 2021. Di seguito un breve riepilogo dell’agevolazione.

L’art. 57-bis del DL 50/2017 (attuato dal DPCM 16.5.2018 n. 90) prevede il riconoscimento a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate dal 01.01.2019 su:

  • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (nazionali solo per il 2020, 2021 e 2022, purché non partecipate dallo Stato), analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA detraibile (se IVA indetraibile si considera imponibile + IVA). Le spese sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono escluse le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR (data ultimazione prestazioni). Non rileva né il momento in cui avviene la fatturazione e/o il pagamento, né la modalità di pagamento.

L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata alternativamente:

– dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.;

– dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;

A regime l’agevolazione compete nel caso in cui, nell’anno di riferimento, vi sia un determinato incremento dell’investimento pubblicitario rispetto al periodo precedente e la misura della stessa è una percentuale di tale incremento. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime “straordinario” per gli investimenti effettuati nel 2020, 2021 e 2022: in ciascuno di questi anni non rileva il requisito dell’incremento minimo dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente. Ciò comporta che possono accedere all’agevolazione anche:

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente;
  • i soggetti che nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
  • i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno.

Per il 2021 e il 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati in ciascun anno.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 con codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019) e il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Per fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello entrambe le seguenti formalità:

  • preventivamente, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato. Per gli investimenti effettuati nel 2021 l’invio deve essere effettuato dal 1.10.2021 al 31.10.2021 (se non già eseguito nel mese di marzo 2021; è possibile fare un nuovo invio sostitutivo). Dal 2022 l’invio dovrà essere effettuato a marzo dell’anno di riferimento;
  • a consuntivo, la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Per gli investimenti effettuati nel 2021 l’invio deve essere effettuato dal 1.1.2022 al 31.1.2022. Dal 2022 l’invio dovrà essere effettuato a gennaio dell’anno successivo;

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

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