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Condono delle sanzioni tributarie

Per le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, il D.L. n. 193/2016 ha introdotto la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Il pagamento, integrale o dilazionato in un numero massimo di quattro rate, dovrà riguardare le somme dovute a titolo di capitale e interessi, aggio di riscossione nonché spese per le procedure esecutive e di notifica.

Entro il 23/01/2017, mediante un’apposita dichiarazione, il contribuente interessato dovrà manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata assumendo anche l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Entro il 22/04/2017, l’Agente della riscossione dovrà comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle rate e la relativa scadenza.

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