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Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale – ...

Il decreto Sostegni-bis ha introdotto un nuovo credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale.

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, infatti riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Contribuenti interessati 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ambito oggettivo di applicazione

La disposizione normativa individua come agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 :

  • per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • per la somministrazione dei tamponi per COVID-19:
  • per l’acquisto di:
    • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • prodotti detergenti e disinfettanti;
    • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese devono essere considerate al netto dell’IVA detratta.

Ammontare del credito 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute ma, in ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

In questo caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Modalità e termini di comunicazione

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

La comunicazione deve essere presentata in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • uno specifico servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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