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Il reddito percepito in Francia da un soggetto fiscalmente residente in Italia deve essere dichiarato anche nel nostro P...

La Suprema Corte, attraverso l’Ordinanza n. 20291 del 31 luglio 2018, ha chiarito come il reddito percepito in Francia da una persona fisica residente in Italia, seppur già tassato in Francia mediante il meccanismo delle ritenute alla fonte, debba essere dichiarato anche in Italia.

La Cassazione ha accolto la tesi dell’Amministrazione finanziaria richiamando sia la disciplina nazionale che quella convenzionale.

Più dettagliatamente, è stato innanzitutto illustrato come l’articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione tra Italia Francia per evitare le doppie imposizioni preveda l’imposizione “esclusiva” nel Paese di residenza del contribuente.

Sul versante domestico, invece, l’Ordinanza ha esplicitato come, in forza dell’art. 3, comma 1 del TUIR, tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti da soggetti residenti, anche per prestazioni rese all’estero, siano sempre assoggettabili a tassazione in Italia,

È stato, infine, richiamato il combinato disposto dell’articolo 165 del TUIR e dell’articolo 24 della succitata Convenzione in base a cui il contribuente ha il diritto di recuperare le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi ivi prodotti mediante lo strumento del credito d’imposta.

Al contribuente, pertanto, spetta il riconoscimento del credito per le imposte versate oltralpe, da richiedere – a pena di decadenza – nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono state pagate a titolo definitivo.

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