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Riallineamento fiscale avviamento e attività immateriali con imposta al 3%

La legge di Bilancio 2021, con l’art. 1 comma 83, ha integrato le previsioni normative contenute nell’art. 110 del DL 104/2020 (c.d. “decreto Agosto”) introducendo la possibilità di effettuare il riallineamento dei valori fiscale dell’avviamento e delle altre attività immateriali a quelli civilistici.

 

La norma inserendo all’art. 110 un comma 8-bis ha stabilito che “le disposizioni dell’art. 14 della legge 21 novembre 2020, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

La possibilità di fruire del riallineamento non riguarda, quindi, più i soli beni immateriali giuridicamente tutelabili quali marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, ma è stata estesa all’avviamento e alle altre attività immateriali, per i quali in ogni caso rimane esclusa la possibilità di avvalersi della rivalutazione non richiamando la modifica normativa gli art. 10-13 della Legge 342/2000.

 

In considerazione del fatto che la nuova disposizione è inserita nel corpo dell’art. 110 del DL 104/2020 il riallineamento dovrà scontare un’imposta sostitutiva del 3% da calcolarsi sul differenziale tra i valori civili e quelli fiscali. Tale imposta dovrà essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

 

In base a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 13 aprile 2001 n. 162 per potersi avvalere del riallineamento è necessario che questo venga richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

Il riallineamento ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio può essere richiesto anche per singoli beni. Il riallineamento deve, però, essere effettuato fino alla totale coincidenza dei due valori, non essendo consentito il riallineamento parziale.

 

Per quanto riguarda gli effetti del riallineamento si evidenzia che i maggiori ammortamenti fiscali possono essere già dedotti dal 2021.

 

È necessario evidenziare che in considerazione del fatto che il “decreto Agosto” non fornisce alcuna indicazione in relazione all’origine del disallineamento si deve ritenere che il riallineamento sia possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento (2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Preme evidenziare che l’aliquota dell’impostata sostitutiva prevista della legge di bilancio 2021 pari al 3% risulta essere notevolmente inferiore sia a quelle previste dall’art. 176, comma 2-ter del TUIR in tema di affrancamento dei maggiori valori emergenti da operazioni straordinaria quali conferimenti, fusioni o scissioni (12%-16%) sia a quella stabilita dall’art. 15 comma 10, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 in tema di aggregazioni aziendali (16%).

 

Va però evidenziato che i due provvedimenti sopra richiamati non comportano l’assoggettamento delle riserve ad uno stato di sospensione d’imposta, mentre il riallineamento operato ai sensi dell’art. 14 della legge 342/2000 determina la necessità di vincolare una riserva di patrimonio (in regime di sospensione d’imposta) per un importo pari alle divergenze riallineate al netto dell’imposta sostitutiva. Tale vincolo genererebbe una imposizione potenzialmente sensibile ove la riserva sia distribuita, con possibilità in ogni caso di affrancamento della riserva “da riallineamento” con una ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.

 

Per valutare la convenienza va inoltre tenuto conto che, limitatamente ai disavanzi da concambio che emergono a seguito di operazioni straordinarie tra imprese indipendenti, l’art. 11 del DL 34/2019 ha introdotto il bonus aggregazione, consentendo il riconoscimento gratuito del disavanzo da concambio – anche imputato ad avviamento – sino ad un massimo di 5 milioni di euro, potendosi optare per l’imposizione sostitutiva all’art. 176 comma 2-ter per l’eventuale eccedenza.

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