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Ultima chiamata per i rimborsi Iva nei rapporti UE-UK: dal 2021 cambiano le regole

A partire dal 1° gennaio 2021, con l’uscita del Regno Unito dal sistema armonizzato, le imprese dell’Unione Europea non potranno più ottenere la restituzione dell’Iva pagata sugli acquisti in UK e viceversa, salva la stipula di specifici accordi bilaterali o di un’intesa generale.

Infatti, non si applicheranno più le disposizioni della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.lgs. n. 18/2010, sul rimborso dell’Iva pagata in uno Stato membro diverso da quello di residenza, bensì quelle della direttiva 86/560/CEE del 17 novembre 1986 che regola i rapporti con Paesi extra-Ue.

Le disposizioni della direttiva 2008/09, quindi, saranno ancora valide ed applicabile solo per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel corso del 2020 e il termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso Iva allo Stato comunitario in cui l’imposta è stata versata scadrà il 31 marzo 2021.

Per effetto dell’art. 51, terzo comma, dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, tale termine è più breve rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre prevista dalla direttiva, con la conseguenza che le aziende interessate al rimborso Iva dovranno anticipare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla trasmissione telematica già nei primi mesi del 2021.

L’istanza di rimborso dovrà essere trasmessa mediante procedura telematica all’Amministrazione finanziaria del paese di stabilimento (in Italia, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).

La richiesta presentata entro il termine del 31 marzo 2021 sarà lavorata dalle autorità competenti che, dopo avere eseguito alcuni riscontri preliminari e verificato la sua ammissibilità, provvederanno ad inviarla all’autorità del paese che deve eseguire il rimborso.

Si ricorda che, in applicazione della direttiva 2008/09 attualmente ancora vigente, il diritto al rimborso dell’Iva pagata dal soggetto passivo in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito è anzitutto subordinato alla condizione che il soggetto passivo non abbia, nel paese del rimborso, un collegamento territoriale che lo obbligherebbe a registrarsi in tale paese (la sede della propria attività economica, oppure una stabile organizzazione operativa, oppure, in mancanza di sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale). Non è invece ostativa la mera identificazione del soggetto passivo mediante un rappresentante fiscale oppure direttamente.

Il diritto al rimborso è altresì condizionato alla mancata effettuazione, nel periodo di riferimento, di cessioni di beni o di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti, ad eccezione delle (i) prestazioni non imponibili

di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori e (ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile.

Tali condizioni – si badi – devono essere soddisfatte in rapporto al «periodo di riferimento» dell’istanza di rimborso, che non può essere inferiore al trimestre solare (salvo che si tratti di una frazione residua dell’anno, oppure nei casi di inizio o cessazione dell’attività), né superiore all’anno solare.

Dal prossimo anno, invece, le regole cambieranno.

Il 1° gennaio 2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.

Per effetto della Brexit, le operazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’UE non saranno più qualificabili nell’ambito del regime intracomunitario e la circolazione delle merci tra UK e Unione Europea verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo.

Gli acquisti e le vendite saranno infatti considerati come importazioni ed esportazioni e saranno soggetti, oltre all’IVA, anche al pagamento di dazi doganali.

Allo stesso modo, le vendite online dalla UE da parte dei consumatori britannici, e viceversa, saranno assoggettate alla regolamentazione import / export.

Trattandosi di rapporti con paesi terzi, il rimborso dell’Iva «estera» sarà regolato dalle disposizioni contenute nella direttiva 86/560, che a tal fine prevede la sottoscrizione di accordi di reciprocità bilaterali.

Non è certamente da escludersi che Unione Europea e UK possono stabilire nuove intese in tal senso.

Quanto all’Italia, tuttavia, resta il fatto che ad oggi non esista ancora nessun accordo di questo genere con il Regno Unito e, di conseguenza, per gli acquisti di beni e servizi effettuati a partire dal 1° gennaio 2021, le imprese italiane non avranno più diritto al rimborso dell’Iva pagata nel Regno Unito e viceversa.

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