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Voluntary bis. Riaperti i termini per la procedura di collaborazione volontaria.

Con il D.L. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017, il legislatore ha riattivato la procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concedendo ai contribuenti una ulteriore possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Non si tratta però di una mera riapertura dei termini, la voluntary bis, infatti, presenta alcune specificità nate dall’esperienza maturata con la precedente versione e dalla necessità di acquisire immediate risorse finanziarie.

 

Chi può accedere

Possono accedere i contribuenti residenti in Italia (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, trust e altri soggetti assimilati) che hanno commesso violazioni relative agli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o relativi agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle relative imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto.

Non possono accedere i contribuenti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento o di procedimenti penali e i soggetti che si sono già avvalsi della precedente collaborazione.

In sede di conversione, il legislatore ha deciso di consentire l’adozione alla voluntary bis internazionale anche a coloro che avevano fatto ricorso alla variante nazionale della vecchia procedura e, di conseguenza, di ammettere alla voluntary bis nazionale quei contribuenti che avevano preso parte alla precedente voluntary internazionale.

 

Violazioni sanabili

Le violazioni dichiarative sanabili sono quelle commesse fino alla data del 30 settembre 2016 e devono riguardare periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per l’accertamento (annualità 2010-2016 in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto ovvero 2009-2016 in materia di monitoraggio fiscale). A tal fine si deve tenere conto dello strumento del raddoppio dei termini, ai soli fini della procedura in esame, per quelle attività localizzate nei Paesi black list “senza accordo”.

Si ricorda che nell’anno 2016 il Governo italiano ha sottoscritto accordi per lo scambio di informazioni con numerosi Paesi black list verso i quali, di conseguenza, non si applicherà il raddoppio dei termini e l’eventuale sanzione sarà ridotta.

 

Modalità di accesso

L’accesso alla voluntary disclosure avviene per mezzo di una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate da presentare entro il 31 luglio 2017.

L’istanza deve poi essere integrata entro il 30 settembre 2017 dalla relazione di accompagnamento nella quale occorre riportare l’ammontare degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero, i redditi serviti per costituirli o acquistarli e i redditi che derivano dalla loro dismissione o dal loro utilizzo a qualunque titolo.

 

Autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi

A differenza della precedente versione della voluntary disclosure, il legislatore ha esplicitamente previsto la facoltà per il contribuente di procedere direttamente all’autoliquidazione determinando il quantum complessivo.

Il quantum, in un’unica soluzione o in tre rate, dovrà essere versato entro il 30 settembre 2017. Saranno poi i competenti uffici a verificare, entro il 31 dicembre 2018, la bontà di tale importo.

La convenienza del l’autoliquidazione è evidente dall’analisi delle sanzioni previste per il contribuente in caso di mancata opzione per l’autoliquidazione, esse ammontano:

  • per omesso monitoraggio, al 60% del minimo (anziché al 50%) nei casi di rimpatrio fisico e giuridico;
  • in materia di imposta sui redditi e addizionali, di imposte sostitutive , di IRAP, IVIE, IVAFE e IVA, all’85% del minimo edittale (anziché al 75%).

Diversamente, eventuali errori nella autoliquidazione saranno sanzionati in base al quantum non versato. La sanzione consiste in una maggiorazione pari al 3% ovvero al 10% delle somme ancora da versare a seconda che il differenziale tra somme già corrisposte e quelle accertate dall’Ufficio sia inferiore ovvero superiore al 10% delle somme dovute se afferenti a redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta o inferiori al 30% negli altri casi.

 

Contante e altri valori al portatore

Il legislatore nella voluntary bis ha introdotto un sub-procedimento specifico per sanare le violazioni derivanti dall’emersione del contante e dei valori al portatore (titoli non nominativi, metalli preziosi, gioielli, ecc.). A tal fine, il contribuente dovrà:

  1. rilasciare una dichiarazione attestante che l’origine di tali valori non deriva da reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA;
  2. provvedere all’apertura e all’inventario di cassette di sicurezza in presenza di un notaio che accerti il contenuto;
  3. provvedere al versamento dei contanti e al deposito di valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati.

Con riferimento ai contanti e ai valori al portatore, il legislatore ha previsto una presunzione di imponibilità “integrale” per cui, salvo prova contraria, si presume che gli stessi costituiscano “redditi” conseguiti da violazioni commesse nelle annualità 2010-2015.

 

Conclusioni

In conclusione, il legislatore ha concesso una nuova possibilità di regolarizzazione a quei contribuenti che non avevano aderito nel 2015 alla prima finestra utile. La nuova chance è particolarmente vantaggiosa per le attività e gli imponibili che sono collocati in quei Paesi che recentemente sono divenuti “collaborativi”. A ciò si aggiunge la facoltà di autoliquidazione di imposte, interessi e sanzioni dovute da parte del contribuente istante.

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