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Carta dei diritti di Internet: la Rete e la sua Costituzione

 

Carta dei diritti di Internet: la Rete e la sua Costituzione

Internet rappresenta non solo uno strumento fondamentale nel campo dell’informazione e della comunicazione ma anche un mezzo attraverso il quale le persone possono comunicare, scambiarsi opinioni e condividere qualsiasi tipo di contenuto nel mondo virtuale, che, usando le parole del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, sta diventando sempre più il “nostro reale spazio di vita”. Ma Internet, come un po’ tutta la tecnologia è ambivalente, e l’altro lato della medaglia è meno positivo. Come accade in qualsiasi ambito, infatti, la possibilità di utilizzare uno strumento a proprio vantaggio, in questo caso dalle enormi potenzialità, porta alcuni degli utilizzatori a sfruttarlo anche in maniera illecita. È proprio in questo caso che vengono minati alcuni diritti che fin dalla nascita della nostra Carta costituzionale sono stati sempre ritenuti meritevoli di tutela. 

Negli ultimi mesi diversi sono stati gli avvenimenti che in ambito europeo hanno coinvolto il mondo del digitale. Particolare rilevanza per il loro impatto assumono due recenti provvedimenti della Corte di Giustizia Europea: nella prima sentenza, emessa l’8 aprile 2014, in particolare, tale autorità ha dichiarato invalida la direttiva in merito alla conservazione dei dati di traffico, n. 2006/24/CE, poiché l’ingerenza vasta e particolarmente grave di tale direttiva nei diritti fondamentali degli interessati non è sufficientemente regolamentata in modo da essere effettivamente limitata allo stretto necessario; con una successiva sentenza del 13 maggio, inoltre, la Corte di Giustizia si è espressa nei confronti di Google in materia di diritto all’oblio, stabilendo che chiunque a interesse può rivolgersi al gestore di un motore di ricerca per chiedere che non venga più indicizzato un contenuto ritenuto lesivo per la propria immagine a patto che tale richiesta non limiti il diritto di informazione.

L’indirizzo che sta seguendo l’Unione Europea è quello di tutelare maggiormente i diritti della persona e fare in modo che questi vengano garantiti anche in rete.

Un ulteriore passo è stato fatto anche dall’Italia con la presentazione a Montecitorio della Carta dei diritti di Internet, redatta dalla omonima Commissione, voluta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini e presieduta dal giurista Stefano Rodotà.

La Carta, che secondo Rodotà “si basa sui principi di eguaglianza, libertà e dignità che devono prevalere sulle logiche economiche”, ambisce a diventare una vera e propria dichiarazione fondata sul riconoscimento dei principi fondamentali, principi che non possono considerarsi riconosciuti in modo assoluto se non tutelati anche in Rete. Si vuole impedire che i diritti dei singoli non cedano il passo agli interessi economici. L’idea di estendere al mondo virtuale i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti nel mondo reale viene espressa nelle 6 pagine che compongono la Carta attraverso un preambolo iniziale e 14 articoli di carattere generale: essi mirano a tutelare il diritto di accesso ad Internet, poiché necessario per esercitare ogni altro diritto, la tutela dei dati personali, il diritto all’identità della persona, quello di privacy, il diritto all’oblio etc. Particolare importanza viene data alla neutralità della rete come presupposto fondamentale per evitare discriminazioni a favore di chi può pagare di più ed avere servizi migliori. Non solo: la neutralità della rete permette che si creino le condizioni per una concorrenza leale e che venga impedito ai più forti di tagliare fuori dal mercato i nuovi concorrenti e che non vi siano alterazioni e interferenze.

Al di là delle preoccupazioni sul fatto che tale Carta possa rappresentare solo l’ennesimo atto che va a confluire nel grande insieme del cosiddetto “Soft Law” ce ne sono anche altre. In particolare sul diritto all’anonimato e sul diritto all’oblio. Per quanto riguarda il primo, il bilanciamento tra il diritto all’anonimato e la necessità di tutelare i soggetti vittime di condotte illecite in Rete viene raggiunto con quella che il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, chiama “reversibilità dell’anonimato”, cioè la possibilità di poter identificare l’agente che compie la condotta illecita quando tale azione si basa sulla necessità di tutelare il bene pubblico. La preoccupazione su tale aspetto si rivolge non tanto a Paesi liberali come il nostro, quanto a quelli che lo sono meno: in questo caso l’identificazione degli agenti potrebbe avvenire senza specifiche garanzie ed essere utilizzata per reprimere quelle manifestazioni di pensiero che siano in contrasto con il regime e che potrebbero dar in qualche modo fastidio ai soggetti al vertice dello Stato in esame.

In quanto al diritto all’oblio, già riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea, il testo prevede che chiunque sia legittimato a venire a conoscenza dei contenuti per cui è stata richiesta ed ottenuta la deindicizzazione per avere la possibilità di impugnare il contenuto deindicizzato se ritenga tale decisione contraria al diritto all’informazione.

Al momento, tuttavia, non sono chiare le modalità e i tempi di esecuzione di tale adempimento, su cui occorrerà svolgere gli opportuni approfondimento per evitare che la soluzione prospettata non provochi l’effetto contrario rispetto a quello per cui è stato riconosciuto il diritto all’oblio.

Su queste criticità ed altre di diversa natura, ivi inclusa la definizione di dato personale oggetto di protezione, è stata aperta una pubblica consultazione: dal 27 ottobre il testo della Carta dei diritti di Internet è stato pubblicato sul sito web del Camera dei Deputati e chiunque vi abbia interesse può inviare le proprie osservazioni e/o proposte di integrazioni, modifiche o cancellazioni. Tali contributi, poi, verranno utilizzati per definire il testo di questa importante dichiarazione di riconoscimento dei diritti in Internet.

 

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