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CGE e responsabilità dei Provider Internet

Sentenza Della Corte Di Giustizia (Quarta Sezione) 27 marzo 2014 nella causa C‑314/12 – Direttiva 2001/29/CE – Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore – Articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso” – Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet – Bilanciamento fra diritti fondamentali.

Questa sentenza della CGE è giunta con tempismo pressoché perfetto rispetto all’introduzione dell’ultra-rapida procedura AGCOM, innestandosi sul medesimo tema, ossia il blocco all’accesso dei contenuti online imposto ai provider e la compatibilità di tali provvedimento con la normativa comunitaria in materia di diritto d’autore e le fondamentali libertà d’impresa e informazione. 

Nel caso in esame, due società austriache titolari dei diritti di sfruttamento economico su opere audiovisive, Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH, dopo avere appreso che diverse opere di loro proprietà potevano essere scaricate o visualizzate in streaming su un sito internet, hanno proposto azione in via d’urgenza dinanzi al giudice austriaco al fine di ottenere un’ordinanza con cui si ingiungesse all’UPC Telekabel, provider austriaco di accesso ad internet, di inibire l’accesso dei suoi abbonati al sito internet contestato. 

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ingiungendo al provider di inibire l’accesso dei suoi abbonati al sito Internet contestato, mediante il blocco del DNS e dell’indirizzo IP attuale nonché di ogni altro indirizzo futuro di cui il provider fosse venuto a conoscenza. Avverso tale provvedimento il provider ha proposto appello, alla luce del quale la Corte d’Appello di Vienna ha modificato parzialmente l’ordinanza di primo grado, ritenendo che quest’ultima aveva erroneamente indicato le misure che l’UPC Telekabel doveva adottare per effettuare il blocco del sito Internet contestato. L’Oberlandesgericht di Vienna ha ritenuto in primo luogo che la propria legge nazionale debba essere interpretata alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e che, pertanto, UPC Telekabel doveva essere considerata un intermediario i cui servizi erano utilizzati per violare i diritti connessi di Constantin Film e Wega, che avevano quindi diritto di chiedere il provvedimento inibitorio nei confronti del provider. Tuttavia, il giudice d’appello viennese ha ritenuto che al provider potesse soltanto essere richiesto, nella forma di un obbligo di conseguire un risultato, di vietare ai suoi abbonati l’accesso al sito Internet contestato, lasciandolo libero quanto alla scelta delle misure da adottare.

Il provider UPC Telekabel ha proposto ricorso alla suprema corte austriaca escludendo che i propri servizi siano utilizzati per violare un diritto d’autore o un diritto connesso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, non avendo alcun rapporto commerciale con i gestori del sito Internet contestato e asserendo che non fosse stato dimostrato che i suoi abbonati avessero agito in modo illecito. Infine, il provider ha allegato che le diverse misure di blocco da adottarsi erano tutte tecnicamente aggirabili e in alcuni casi eccessivamente onerose. 

La suprema corte ha quindi rimesso la questione alla CGE con quattro quesiti, di cui analizziamo solo il primo e il terzo (il secondo e il quarto quesito erano condizionati alla riposta negativa del primo e del terzo, condizione che non si è avverata, come vedremo di seguito): 

(a)Se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 (…) debba essere interpretato nel senso che un soggetto il quale metta a disposizione del pubblico in Internet materiali protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti [ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29] utilizza i servizi del fornitore di accesso [a Internet] dei soggetti che accedono a tali materiali.

(b)Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la necessità di operare un bilanciamento fra i diritti fondamentali delle parti coinvolte, vietare a un fornitore di accesso [a Internet] in modo totalmente generale (dunque senza la prescrizione di misure concrete) di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un determinato sito Internet fintanto che in quest’ultimo siano, esclusivamente o prevalentemente, resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, qualora il fornitore di accesso [a Internet] possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di avere comunque adottato tutte le misure ragionevoli.

a) La CGE, ha analizzato il primo quesito precisando in promo luogo che, come indicato dal considerando 59 della direttiva 2001/29, i servizi degli intermediari sono sempre più utilizzati per violare il diritto d’autore o i diritti connessi e che quindi tali intermediari sono spesso i più idonei a porre fine a tali violazioni (UPC Telekabel ha contestato di poter essere qualificata come intermediario si sensi della suddetta direttiva). La Corte ha ricordato, nella sua analisi, che ai sensi dl considerando 59 della direttiva 2001/29 il termine «intermediario», utilizzato all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva, significa qualsiasi soggetto che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Secondo la Corte, poiché il fornitore di accesso ad Internet è parte necessaria di ogni trasmissione in Internet di una violazione tra un suo abbonato e un terzo, deve concludersi che un fornitore di accesso ad Internet, quale UPC Telekabel, che consente ai suoi abbonati l’accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo, è un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

La Corte non ha condiviso la prospettazione secondo cui, per ottenere la pronuncia di un’ingiunzione nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet, i titolari di un diritto devono dimostrare che sia effettivamente avvenuta una consultazione, sul sito Internet contestato, dei materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’accordo del titolare dei diritti, poiché la direttiva 2001/29 dispone che le misure da questo previste abbiano l’obiettivo non solo di far cessare le violazioni ma anche di prevenirle. Di conseguenza, i titolari di un diritto d’autore o di un diritto connesso possono agire senza dover dimostrare che gli abbonati di un fornitore di accesso ad Internet consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza la loro autorizzazione: l’esistenza di un atto di messa a disposizione del pubblico di un’opera – infatti – presuppone unicamente che detta opera venga messa a disposizione del pubblico, non che il pubblico abbia avuto effettivamente accesso a tale opera.

Secondo la Corte, pertanto, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29.

b) Quanto al secondo quesito, la CGE ha ricordato che, ai sensi del considerando 59 della direttiva 2001/29, le modalità delle ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva, rientrano nel diritto nazionale e che le norme nazionali devono rispettare i limiti derivanti dalla direttiva 2001/29 contemperando i diritti di volta in volta interessati. Il caso in esame coinvolge, in primo luogo, i diritti d’autore e i diritti connessi, in secondo luogo, la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (quali i provider di accesso ad Internet) e, infine, la libertà d’informazione degli utenti di Internet. Ciò detto, le misure adottate dal destinatario di un’ingiunzione come quella oggetto di ricorso, devono essere sufficientemente efficaci per impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti. Sebbene le misure adottate in esecuzione di un’ingiunzione, possano non essere totalmente  idonee a condurre alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale, esse non possono essere considerate incompatibili con l’esigenza di trovare un giusto bilanciamento, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, tra tutti i diritti fondamentali applicabili. Secondo la Corte, in conclusione, i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet, ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.

Luca Egitto 

Il link alla sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5276c53b0095449f89ae1efe19a78ac64.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbhj0?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=174499 

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