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Pubblicità ingannevole, clausole vessatorie: nuovo regolamento

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato il nuovo “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette , violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie”  (delibera 5 giugno 2014, n. 24955) entrato in vigore il 15 luglio scorso. Le norme del Regolamento aventi ad oggetto le violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti sono, invece, applicabili a far data dal 13 giugno 2014 (art. 24).

Il nuovo Regolamento prevede la possibilità che l’Autorità, ricevuta la segnalazione di una pubblicità giudicata ingannevole e/o illecita o di pratiche commerciali giudicate scorrette, qualora sussistano fondati motivi, inviti per iscritto il professionista a rimuovere i profili indicati. Viene fatta salva l’ipotesi che si tratti di un caso di particolare gravità; in quest’ipotesi tale opzione non trova applicazione.

Lo stesso tipo di intervento di moral suasion è parimenti oggi possibile, laddove l’Autorità ravvisi fondati motivi, in caso di giudicata vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, semprechè non si tratti di un’ipotesi di particolare gravità.

Altra novità è la possibilità di interpello preventivo dell’AGCM (art. 22). Le società possono richiedere all’Autorità un parere in merito all’eventuale vessatorietà delle clausole che intendono inserire nei contratti stipulati con i consumatori inviando un apposito Formulario predisposto dall’Autorità ed allegato al Regolamento.

Si richiede si specificare quale sia la clausola ed i motivi di inserimento della stessa nel contratto che verrà stipulato con il consumatore, le ragioni che inducono il professionista ad inserire quella determinata clausola, nonché le modalità con cui verrà stipulato il contratto. 

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