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Registro titolari effettivi

Il 9 gennaio è entrato in vigore il D.Lgs. 210/2025 che interviene sul regime di accesso al Registro dei titolari effettivi, con l’obiettivo di superare le criticità legate all’accesso indiscriminato ai dati da parte di soggetti terzi.

Proprio tale apertura generalizzata aveva di fatto condotto alla sospensione del Registro stesso, in attesa delle valutazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità della normativa con i principi di tutela della privacy.

Il nuovo assetto limita l’accesso pubblico e rafforza la protezione dei dati personali, riservando la consultazione del Registro:
– alle autorità competenti e alla UIF, senza restrizioni;
– ai soggetti obbligati ai fini delle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio;
– ai soggetti terzi solo a condizione che dimostrino un interesse giuridico rilevante, diretto, concreto e attuale, supportato da idonea documentazione.

Si passa così da un modello di trasparenza generalizzata a un sistema selettivo, fondato su un bilanciamento più rigoroso tra esigenze di trasparenza antiriciclaggio e tutela della riservatezza e dei dati personali. In precedenza, infatti, l’accesso era possibile per chiunque, salvo eccezioni legate a situazioni di rischio specifico di frode o estorsione per il titolare effettivo.

Restano da definire, con un provvedimento attuativo, le modalità procedurali, i termini e i criteri di valutazione delle richieste di accesso, nonché i rimedi esperibili in caso di diniego.

La piena efficacia ed operatività della disciplina (e quindi del Registro) resta comunque subordinata alla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’accesso pubblico ai dati dei titolari effettivi alla luce dei principi di proporzionalità, riservatezza e tutela dei diritti fondamentali, a seguito dei rinvii pregiudiziali sollevati dal Consiglio di Stato.

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.