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Conto alla rovescia per le ONLUS

Le prossime settimane saranno cruciali per le Onlus che non hanno ancora deciso che strada intraprendere, a fronte delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore.

Come scrivono Emiliano Giovine e Giuseppe Taffari nel contributo pubblicato nei giorni scorsi Terzo settore: le novità del D.Lgs. 186/2025, con l’entrata in vigore del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 – che interviene in modo trasversale su diversi ambiti, armonizzando le disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA – la qualifica di “ONLUS” scompare dalle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (con particolare riferimento all’art. 10, comma 1, n. 15) per essere sostituita da quella di “Enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società“.

Questo intervento, si ricollega a quanto disposto dal D.L. 84/2025, con cui – sostanzialmente – si chiude la fase di attuazione della riforma. In particolare, il citato decreto: (i) fissa al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (artt. 77- 89 CTS), (ii) sancisce definitivamente l’abrogazione degli articoli del D.lgs. 460/97, che dettavano la disciplina per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Dallo scorso 1° gennaio 2026, infatti, è cessata definitivamente di esistere l’anagrafe unica delle ONLUS e tutti gli enti, attualmente, iscritti avranno 90 giorni di tempo – quindi fino al 31 Marzo 2026 – per valutare se e come transitare all’interno del perimetro degli enti del Terzo settore, pena la perdita della qualifica ed il conseguente obbligo di devoluzione del proprio patrimonio.

Una scelta non più rinviabile, che necessita di una attenta analisi della struttura e dei modelli organizzativi dei singoli enti, al fine di valutare l’opzione maggiormente coerente ed in linea con le proprie finalità istituzionali.

In particolare le, attuali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale dovranno, in particolare, decidere se acquisire lo status di ente del Terzo settore, scegliendo fra le opzioni previste dal Codice del Terzo settore (es. ente filantropico, altri enti del Terzo settore, etc.), oppure se “trasformarsi” in imprese sociali, sulla base delle nuove previsioni introdotte dal D.lgs. 112/17.

Una scelta che non riguarda esclusivamente la modifica delle disposizioni statutarie, ma che deve essere preceduta da una attenta analisi anche dei profili di natura fiscale, alla luce delle novità introdotte dalle nuove disposizioni normative.

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