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Golden power e UE: cambia la governance nel settore finanziario

Le recenti modifiche alla disciplina del golden power rafforzano il coordinamento tra autorità nazionali ed europee nelle operazioni del settore finanziario. Il perimetro della tutela viene ampliato, includendo non solo la sicurezza e l’ordine pubblico, ma anche la sicurezza economica e finanziaria nazionale.
Viene inoltre chiarito il rapporto tra poteri del Governo e procedimenti autorizzativi europei in materia prudenziale e di concentrazioni: nelle operazioni finanziarie, l’intervento nazionale potrà avvenire solo dopo la conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti. Un’evoluzione che punta a maggiore coerenza regolatoria e certezza per gli operatori.

Il 20 gennaio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 15 gennaio 2026, n. 4, che converte con modificazioni il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 sul Piano Transizione 5.0 e produzione di energie rinnovabili.
L’intervento mira ad adeguare la normativa nazionale italiana a fronte della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia per mancata conformità alla disciplina bancaria europea – in particolare il Regolamento UE n. 1024/2013 sul meccanismo di vigilanza unico e la Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali – e agli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’UE.
Il testo interviene quindi anche sulla normativa golden power: le disposizioni introdotte in sede di conversione mediante l’art. 2 bis del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 modificano e integrano l’articolo 2 del Decreto. Legge 15 marzo 2012, n. 21 con il risultato di rafforzare il ruolo delle autorità europee nell’iter di approvazione delle operazioni nel settore finanziario.
Viene innanzitutto ampliato il concetto cardine della disciplina golden power, ossia quello della sicurezza nazionale che deve essere salvaguardata nella valutazione da parte del Governo per l’approvazione degli investimenti: con il nuovo testo si prevede infatti che le operazioni debbano essere valutate in relazione agli eventuali pericoli per la sicurezza o per l’ordine pubblico (come già previsto dalla normativa applicabile), ma anche in relazione alla sicurezza economica e finanziaria nazionale.
Viene poi espressamente previsto che la normativa nazionale ed europea di settore sulla base della quale il Governo deve valutare gli investimenti e le operazioni potenzialmente a rischio debba includere anche le disposizioni vigenti in materia di (i) valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario e (ii) controllo delle concentrazioni tra imprese.
Infine – in relazione alle operazioni nel settore finanziario (inclusi il settore creditizio e delle assicurazioni) che siano soggette all’autorizzazione da parte delle autorità europee competenti in merito alle valutazioni prudenziali delle acquisizioni in questione nonché dei relativi profili di concentrazione e concorrenziali – viene stabilito che i poteri del Governo per l’autorizzazione o veto sulle acquisizioni in questione possano essere esercitati solo successivamente al completamento di tali procedimenti autorizzativi.
Coerentemente, anche i termini per la notifica alla Presidenza del Consiglio non potranno decorrere prima della conclusione di tali procedimenti.

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