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Assemblee telematiche in assenza di previsioni statutarie ad hoc

Con Massima “emergenziale” n. 187 del 11 marzo 2020 il Consiglio notarile di Milano ha provveduto a fornire precisazioni in tema di partecipazione in assemblea  mediante mezzi di telecomunicazione.

L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

La massima trae spunto dall’art. 1, comma 1, lettera q), del Dpcm 8 marzo 2020 (NDR: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59”):

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti”

Tale principio è stato, inoltre, adottato dal Consiglio dell’Ordine del Notariato nel definire alcune istruzioni emergenziali per i notai in relazione alla diffusione del Coronavirus (Covid-19), efficaci fino al 3 aprile 2020, con cui ha invitato i Notai a “prediligere la partecipazione assembleare in società di capitali attraverso strumenti di collegamento video/audio connessi a distanza. Detta forma assembleare potrà essere utilizzata ex art. 1 lettera q) del citato DPCM anche laddove non sia prevista statutariamente”.

Si tratta di una presa di posizione di grande rilievo, soprattutto in considerazione del numero di società che, nei mesi di marzo e aprile, sono coinvolte nel processo di predisposizione e approvazione dei bilanci e delle misure, sempre più restrittive, che il governo sta adottando in questi giorni di emergenza sanitaria.

Nonostante alcuni commentatori abbia sollevato qualche dubbio sulla conformità di tale interpretazione con i principi di gerarchia delle fonti del diritto (deroga al codice civile da parte di una fonte sotto-ordinata, in modo, peraltro, tutt’altro che espresso) e si sia interrogato sul potenziale rischio di impugnativa di eventuali deliberazioni assunte in modalità telematica/digitale in assenza di previsioni statutarie in tal senso, si segnala come il principio fosse già stato,  in parte, sdoganato anche dalla Massima H.B. 39 del Notariato del Triveneto.

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